L'obbligo al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche riguarda tutti i titolari di partita IVA che hanno emesso, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, fatture elettroniche dove l'importo delle stesse sia escluso, esente o fuori campo IVA, per un ammontare superiore ad euro 77,47, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).
Nello specifico, l'imposta di bollo trova applicazione, nelle operazioni:
Assolvimento dell'imposta di bollo
L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il cui ammontare di riferimento è determinato avendo riguardo alle fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno, va assolta:
Ciò nonostante, se l'importo dovuto per il primo trimestre e secondo trimestre non supera euro 5.000,00, il pagamento può essere prorogato al 30 novembre 2025 insieme all'imposta dovuta per il terzo trimestre. Tuttavia, se la soglia viene superata, resta l'obbligo di versare entro il 30 settembre.
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Periodo di riferimento |
Scadenza |
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I trimestre 2025, imposta di bollo superiore ad euro 5.000,00 |
31 maggio |
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I trimestre 2025, imposta di bollo inferiore ad euro 5.000,00 |
30 settembre |
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II trimestre 2025 |
30 settembre |
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I e II trimestre 2025 imposta di bollo inferiore ad 5.000,00 euro |
30 novembre |
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III trimestre 2025 |
30 novembre |
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IV trimestre 2025 |
28 febbraio (2 marzo 2026) |
Versamento imposta di bollo
Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente. In tal caso, il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
Di contro, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Si evidenzia che, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre, sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).
Omesso versamento
In base a quanto previsto dall'art. 2 DM 4 dicembre 2020, in caso di tardivo, insufficiente o omesso versamento, l'Agenzia delle Entrate provvede a comunicare al contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, della sanzione di cui all'art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97, ridotta ad 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Il contribuente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà provvedere al pagamento. Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.
In merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche la sanzione applicabile (a decorrere dal 1° settembre 2024) è pari:
Servizio Civis
L'Agenzia delle Entrate con il Provv AE 21 novembre 2024 n. 422344, ha messo a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari telematici un nuovo servizio in grado di gestire le richieste di assistenza relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. La richiesta di assistenza può essere presentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate direttamente dal soggetto che l'ha ricevuto oppure da un intermediario al quale il contribuente ha conferito la delega per il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega per il servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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