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L'obbligo al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche riguarda tutti i titolari di partita IVA che hanno emesso, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, fatture elettroniche dove l'importo delle stesse sia escluso, esente o fuori campo IVA, per un ammontare superiore ad euro 77,47, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

Nello specifico, l'imposta di bollo trova applicazione, nelle operazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale;
  • fuori campo IVA per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
  • non imponibili per cessioni a esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento;
  • non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • esenti/escluse IVA;
  • operazioni in franchigia da IVA.

Assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il cui ammontare di riferimento è determinato avendo riguardo alle fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno, va assolta:

  • entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre (quindi, rispettivamente, entro il 31 maggio, il 30 novembre e il 28 febbraio);
  • entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel secondo trimestre (30 settembre).

Ciò nonostante, se l'importo dovuto per il primo trimestre e secondo trimestre non supera euro 5.000,00, il pagamento può essere prorogato al 30 novembre 2025 insieme all'imposta dovuta per il terzo trimestre. Tuttavia, se la soglia viene superata, resta l'obbligo di versare entro il 30 settembre. 

Periodo di riferimento

Scadenza

I trimestre 2025, imposta di bollo superiore ad euro 5.000,00

31 maggio

I trimestre 2025, imposta di bollo inferiore ad euro 5.000,00

30 settembre

II trimestre 2025

30 settembre

I e II trimestre 2025 imposta di bollo inferiore ad 5.000,00 euro

30 novembre

III trimestre 2025

30 novembre

IV trimestre 2025

28 febbraio (2 marzo 2026)

Versamento imposta di bollo

Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche potrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente. In tal caso, il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

Di contro, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 - imposta di bollo fatture elettroniche - I trimestre;
  • 2522 - imposta di bollo fatture elettroniche - II trimestre;
  • 2523 - imposta di bollo fatture elettroniche - III trimestre;
  • 2524 - imposta di bollo fatture elettroniche - IV trimestre.

Si evidenzia che, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre, sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).

Omesso versamento

In base a quanto previsto dall'art. 2 DM 4 dicembre 2020, in caso di tardivo, insufficiente o omesso versamento, l'Agenzia delle Entrate provvede a comunicare al contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, della sanzione di cui all'art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97, ridotta ad 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Il contribuente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà provvedere al pagamento. Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche la sanzione applicabile (a decorrere dal 1° settembre 2024) è pari:

  • al 25%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
  • al 12,5%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
  • allo 0,83%, se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto.

Servizio Civis

L'Agenzia delle Entrate con il Provv AE 21 novembre 2024 n. 422344, ha messo a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari telematici un nuovo servizio in grado di gestire le richieste di assistenza relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. La richiesta di assistenza può essere presentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate direttamente dal soggetto che l'ha ricevuto oppure da un intermediario al quale il contribuente ha conferito la delega per il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega per il servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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