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La Risp. AE 15 settembre 2025 n. 241 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le novità per le ONLUS che intendono eseguire lavori di riqualificazione energetica e antisismica nel 2025, alla luce delle recenti modifiche normative. Restano possibili lo sconto in fattura e la cessione del credito per chi ha presentato CILAS prima del 30 marzo 2024, ma cambiano le modalità di calcolo delle spese detraibili e l'aliquota scende al 65% per le spese sostenute nel 2025, salvo casi particolari.

La disciplina del Superbonus continua a evolversi e, con essa, le regole per le ONLUS che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico. La Risp. AE 15 settembre 2025 n. 241 offre un quadro dettagliato delle condizioni per continuare a fruire delle agevolazioni, soprattutto in relazione allo sconto in fattura e alla cessione del credito dopo l'entrata in vigore del DL 39/2024, convertito con la L. 67/2024.

Interventi su immobili di proprietà ONLUS

L'istanza riguarda una cooperativa sociale ONLUS proprietaria di un edificio composto da sei unità immobiliari (quattro abitazioni e due pertinenze), che aveva presentato la SCIA edilizia prima del 30 marzo 2024 e avviato i lavori nel 2023, con il primo SAL relativo solo agli interventi strutturali. Per quanto riguarda l'Ecobonus, al 31 dicembre 2023 non era stato raggiunto il 30% dei lavori, né era stato emesso alcun SAL, ma era stata pagata una fattura di acconto al progettista.

Gli immobili non erano ancora utilizzati per le attività statutarie, perché inagibili, ma lo sarebbero stati dopo l'ottenimento dell'agibilità, senza variazione di categoria catastale.

Superbonus per ONLUS

Secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate, la ONLUS che ha presentato la CILAS prima del 30 marzo 2024 rientra fra i soggetti che beneficiano della deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Pertanto, potrà scegliere le modalità alternative di fruizione della detrazione, sia per gli interventi antisismici sia per quelli di risparmio energetico effettuati nel 2025.

Tuttavia, se gli interventi sono realizzati su immobili con categorie catastali diverse da quelle indicate nel comma 10-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio, non sarà possibile applicare le modalità di calcolo delle spese detraibili previste da quella disposizione.

Nuova aliquota di detrazione: 65% per il 2025

Una delle principali novità riguarda l'aliquota di detrazione: per le spese sostenute nel 2025, la percentuale scende al 65%. Questo significa che, pur mantenendo la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la ONLUS dovrà applicare l'aliquota ridotta alle spese sostenute nell'anno 2025, salvo che rientri nelle casistiche residuali che consentono il 110%.

Requisiti e tempistiche: il ruolo della CILAS

Affinché la ONLUS possa continuare a beneficiare delle opzioni alternative, è essenziale che la CILAS sia stata presentata prima del 30 marzo 2024 e che siano rispettati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi. Questi requisiti devono persistere dal momento di avvio dei lavori o del primo pagamento, fino alla fine dell'ultimo periodo di fruizione delle detrazioni.

Eccezione: per la registrazione del contratto di comodato d'uso, è sufficiente che la data certa sia anteriore all'entrata in vigore del comma 10-bis dell'art. 119.

Il beneficio massimo, con le modalità di calcolo agevolato delle spese, è riservato solo agli immobili con categorie catastali B/1, B/2 e D/4, posseduti da ONLUS che erogano servizi sociosanitari, e dove gli amministratori non percepiscono compensi. Negli altri casi, le ONLUS applicano il Superbonus con le aliquote ordinarie e senza il calcolo maggiorato delle spese.

Fondo per contributi alle ONLUS

La normativa ha istituito, per il 2025, un fondo destinato a riconoscere contributi alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che sostengono spese per lavori di riqualificazione energetica e strutturale. Il fondo riguarda solo immobili utilizzati direttamente per le attività statutarie e già in possesso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Le modalità di accesso e il limite massimo del contributo saranno definiti con decreto ministeriale.

Fonte: Risp. AE 15 settembre 2025 n. 241

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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