lunedì 15/09/2025 • 14:38
L'INPS, con Mess. 15 settembre 2025 n. 2669, ha stabilito che la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per i lavoratori marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.
redazione Memento
L'INPS, con Mess. 15 settembre 2025 n. 2669, in un'ottica di crescente semplificazione ha stabilito che la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.
L'indennità in caso di eventi di malattia: i flussi Uniemes
La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 156, L. 213/2023), ha novellato gli artt. 6 e 10 RDL 1918/37 conv. in L. 831/38 che disciplinano l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare, specifiche del settore marittimo.
A seguito della riforma, per armonizzare la disciplina esistente per la restante platea di assicurati in caso di eventi di malattia, è stato realizzato il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.
Le comunicazioni al Servizio informatico UniMare
Il Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare (art.11 DPR 231/2006), prevede che gli armatori e le società di armamento effettuino le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro concernenti la gente di mare in modalità telematica attraverso il Servizio informatico UniMare, come definite dal decreto del DM 24 gennaio 2008
Gli stessi armatori e società di armamento comunicano, inoltre, sulla base delle regole tecniche del Servizio informatico UniMare, le vicende inerenti all'instaurazione, alla proroga, alla trasformazione e alla cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo della nave.
La semplificazione delle comunicazioni
In un'ottica di crescente semplificazione, l'INPS interviene in tema di obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l'acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Permane, invece, confermato l'obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.)
Resta fermo, infine, l'obbligo di esibizione della documentazione equivalente per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave.
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- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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