lunedì 15/09/2025 • 06:00
Dal 2025 non sarà più possibile trasmettere semestralmente i dati e le spese al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ma annualmente. Vengono così abolite le due scadenze annuali tra cui quella del 30 settembre. I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2025 dovranno essere trasmessi entro il termine che sarà stabilito da un DM attuativo del MEF.
Il Decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024) aveva messo a regime la periodicità semestrale dell'invio dei dati, l'art. 12 prevedeva in particolare che: “I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze”. Con il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2024, viene definita la semestralità per gli invii delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Dopo un anno si interviene sull'articolo 12, e il D.Lgs 81/2025 modifica la scadenza di invio riportandola da semestrale ad annuale.
Tutti i dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2025 dovranno quindi essere trasmessi entro il termine che sarà stabilito da un DM attuativo del MEF, termine che sarà necessariamente nel 2026. Il termine annuale rappresenta comunque un alleggerimento dell'adempimento, anche se (a meno di eventuali disposizioni specifiche) rimane sempre la possibilità di fare invii anticipati.
Il Sistema Tessera Sanitaria e la dichiarazione precompilata
Il Sistema Tessera Sanitaria effettua la rilevazione e il monitoraggio della spesa a carico del Sevizio Sanitario Nazionale (SSN) relativamente alle ricette mediche farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale. Per monitorare il flusso di spesa, il sistema provvede ad acquisire i dati delle prescrizioni effettuate sulle ricette, sia dai medici, sia dalle farmacie e dalle strutture specialistiche in qualità di erogatori.
Gli operatori sanitari sono tenuti a comunicare dei dati relativi alle spese sanitarie dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
La comunicazione è un adempimento introdotto dall'art. 3 c. 3 D.Lgs. 175/2014, norma secondo la quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese.
Le informazioni trasmesse sono utilizzate dall'Amministrazione Finanziaria per rendere disponibili ai contribuenti i modelli 730 e Redditi PF precompilati. Si tratta in particolare delle spese sostenute dai cittadini per oneri sanitari che possono fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi. I dati inoltre sono messi a disposizione dei cittadini che possono consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie. Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, gli stessi cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Quali dati inviare
L'obbligo della comunicazione riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
Nella trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata, i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie, devono trasmettere il dato dell'imposta di bollo, pagata dall'assistito insieme all'intera prestazione, in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, il codice N2.2.
Chi è tenuto alla trasmissione dei dati
Sono obbligati all'invio telematico dei dati relativi alle spese sanitarie:
A partire dalle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate nel 2023, anche gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri pediatrici dovranno provvedere all'invio dei dati al Sistema TS.
Sono ad esempio obbligati all'invio dei dati delle spese anche:
Devono effettuare la trasmissione anche le strutture sanitarie previste dal Codice dell'ordinamento militare, e altri soggetti, come in particolare gli iscritti all'albo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologo.
Anche gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, in particolare registrati all'anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria.
Modalità d'invio
Relativamente alle modalità di invio la trasmissione dei dati avviene tramite il portale telematico del Sistema Tessera Sanitaria, previa registrazione ed accreditamento dell'operatore sanitario. L'invio deve essere effettuato per ogni documento di spesa completo del codice fiscale dell'assistito e rilasciato dall'operatore sanitario. Una volta effettuato l'invio il sistema provvede alla protocollazione dell'invio. È possibile procedere all'invio dei dati tramite delega ad un soggetto terzo, (Associazioni di categoria, CAF, consulenti contabili oppure commercialisti). La delega, inoltre, deve essere conferita mediante apposita area riservata del portale Sistema Tessera Sanitaria inserendo la PEC e il codice fiscale del soggetto delegato. A seguito dell'inserimento della delega il delegato riceve una comunicazione da parte del Sistema TS, contenente la richiesta di accettazione della delega. Anche in caso di delega alla trasmissione dei dati conferita a soggetti terzi, l'unico responsabile dell'invio dei dati rimane comunque l'operatore sanitario.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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