lunedì 15/09/2025 • 06:00
Quando un vizio processuale non dedotto in primo grado può essere rilevato d'ufficio nei gradi successivi o resta precluso dal giudicato implicito? Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 24172/2025, chiariscono i confini tra la formazione del giudicato interno sui vizi processuali e le eccezioni che consentono il rilievo officioso anche in appello o in Cassazione.
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Con la sentenza n. 24172 depositata il 29 agosto 2025, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno composto un significativo contrasto giurisprudenziale in materia processuale, affrontando il tema del potere del giudice d'appello di rilevare d'ufficio una questione pregiudiziale di rito, non trattata nel grado precedente, qualora il giudice di prime cure abbia deciso la causa rigettando la domanda nel merito, senza che la parte vittoriosa abbia proposto impugnazione incidentale sul punto. La pronuncia della Corte fornisce un'articolata ricostruzione dei rapporti tra l'ordine logico di esame delle questioni, il principio della “ragione più liquida” e la formazione del giudicato implicito, delineando una regola generale di riferimento e precisando alcune importanti eccezioni.
Al termine di una complessa analisi normativa e giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale qualora il giudice di primo grado decida una controversia nel merito, senza affrontare un vizio processuale rilevabile d'ufficio, spetta alla parte interessata il compito di far valere la questione in appello. In caso contrario, il vizio resta definitivamente assorbito e si forma un giudicato interno che impedisce ogni ulteriore rilievo, anche d'ufficio, nei gradi successivi.
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