lunedì 08/09/2025 • 14:41
L'INPS, con la circolare 5 settembre 2025 n. 123, chiarisce l'ambito di applicazione del contributo asilo nido per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Illustra, inoltre, l'ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto, con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, un contributo INPS per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche (art. 1, c. 355, L. 232/2016).
In relazione alle domande dell'anno 2025, l'INPS ha precisato che la domanda di contributo per le spese sostenute per il pagamento di rette (c.d. contributo asilo nido) può essere presentata con riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.
Il contributo asilo nido si riferisce alle rette relative alla frequenza di servizi per l'infanzia che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini abilitati all'erogazione dei servizi educativi, nel rispetto delle legislazioni regionali (art. 2 c. 3 lett. a), b) e c) n. 1 e 3, D.Lgs. 65/2017; art. 6-bis DL 95/2025 conv. in L. 118/2025).
Le domande presentate e accolte hanno ultrattività a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche per gli anni successivi a quello di presentazione della domanda (Circ. INPS 5 settembre 2025 n. 123).
Strutture abilitate secondo la normativa regionale di riferimento
Il contributo asilo nido è erogabile per la frequenza dei nidi e micronidi, delle sezioni primavera e dei servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini, cioè spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari, abilitati all'esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.
Diversamente, il contributo asilo nido non può essere richiesto per la frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini e bambine nei primi di mesi di vita con un adulto accompagnatore, in quanto non richiamati dalla legge.
Considerata la variegata offerta di servizi educativi sul territorio nazionale e le differenti discipline regionali, l'INPS verifica l'abilitazione delle strutture all'erogazione dei servizi educativi nell'anno solare di riferimento, utilizzando gli elenchi pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).
Ultrattività delle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026
Le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere al contributo asilo nido e al contributo per forme di supporto presso la propria abitazione producono effetti per l'anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell'anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.
Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.
Per il contributo asilo nido il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo (massimo 11 mesi), e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio.
Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve indicare l'ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un'attestazione, rilasciata da un pediatra, che dichiari l'impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l'intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.
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