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In sintesi l'ordinanza del 18 agosto 2025 del Tribunale di Milano dispone la riconvocazione del RLST, con la partecipazione di esperti in materia di salute e sicurezza, l'integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con una sezione specifica sui rischi legati alle ondate di calore, tenendo conto di età, genere, maternità e provenienza dei lavoratori, la fornitura ai rider di dispositivi di protezione e prevenzione: cappello con visiera, occhiali da sole con filtri UV, creme solari ad alta protezione, borraccia termica e sali minerali idrosolubili, l'erogazione di un contributo economico per l'acqua, pari a 0,30 euro per ogni consegna effettuata con temperature pari o superiori a 25°C. I fatti La vicenda traeva origine da un ricorso presentato da un RLST, ex art. 50 D.Lgs. 81/2008, il quale chiedeva l'adozione di provvedimenti idonei a consentirgli di esercitare la sua funzione informativa e consultiva a favore dei rider locali in materia di salute e sicurezza. Nel corso del giudizio il ricorrente depositava, stante l'urgenza ed il pericolo per la salute dei lavoratori, un ricorso cautelare, ex art. 669-quater c.p.c., sempre con le medesime richieste. Il RLST evidenziava che, nelle more del giudizio, l'Italia era stata investita da ondate di calore che rendevano urgente e indifferibile l'adozione di provvedimenti a tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio climatico. In particolare, i rider dovevano ritenersi esposti a plurimi rischi legati alle particolari modalità di svolgimento della prestazione di lavoro e al fattore climatico (umidità, ondate di calore ed eventi metereologici estremi collegati al clima), causa dell'incremento degli infortuni e di gravi alterazioni psico fisiche (collasso, disidratazione e sincopi), nonché di rischi di tumore alla pelle per esposizione ai raggi UV. Prima di decidere nel merito il Tribunale ha valutato due aspetti essenziali della vicenda, ovvero il fums boni iuris ed il periculum in mora. Valutazione preliminare da parte del Tribunale del fumus boni iuris Il fumus boni iuris è uno dei presupposti fondamentali per l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti. Si riferisce alla ragionevole probabilità che il diritto fatto valere dal ricorrente esista e che la sua pretesa sia fondata. Nel caso in esame, il Giudice del Tribunale di Milano ha analizzato attentamente questo aspetto e ha ritenuto fondato il fumus boni iuris rigettando le eccezioni della difesa di Glovo. In estrema sintesi, il Giudice ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris basandosi sull'applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015 ai rider, data la natura etero-organizzata della loro prestazione, e sulla legittimazione (ancorché vicaria) del RLST ad agire per la tutela della loro salute e sicurezza. Valutazione preliminare da parte del Tribunale del periculum in mora L'ulteriore aspetto valutato dal Tribunale di Milano è stato il periculum in mora (pericolo nel ritardo) anch'esso elemento cruciale per l'emissione di provvedimenti cautelari urgenti, indicando il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe verificarsi nell'attesa della decisione definitiva. Il giudice ha ritenuto che anche il periculum in mora fosse sussistente e incontestabile, respingendo le argomentazioni di Glovo riconoscendo la reale e attuale condizione di pericolo per la salute e sicurezza dei rider, derivante dalla natura della loro attività in un contesto di emergenza climatica, e ha giudicato le contromisure aziendali e le argomentazioni difensive insufficienti a negare la sussistenza del periculum in mora. La decisione del Tribunale di Milano Il Tribunale ha ordinato a Glovo quanto segue: in via preliminare, il Tribunale ha riconosciuto la piena legittimazione del ricorrente come RLST evidenziando la natura "vicaria" o "surrogatoria" della sua rappresentanza nel settore del food delivery, necessaria per tutelare la salute e sicurezza dei rider in assenza di una rappresentanza diretta. nel merito, pur non ravvisando un rapporto di lavoro subordinato tout court, il giudice ha applicato ai rider la disciplina del rapporto di lavoro subordinato in materia di salute e sicurezza, in virtù dell'art. 2 c. 1 D.Lgs. 81/2015, che estende tale disciplina ai rapporti di collaborazione etero-organizzati (anche tramite piattaforme digitali). L'estensione include specificamente le prescrizioni del D.Lgs 81/2008. A fronte di quanto innanzi esposto ha disposto: - l'immediata riconvocazione del ricorrente nella sua qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per il comparto terziario di Palermo e Trapani. Questa convocazione dovrà avvenire alla presenza di esperti in materia di salute e sicurezza, designati dalle parti, al fine di proseguire il confronto e la consultazione preventiva sui rischi per la salute e sicurezza dei rider derivanti dalle ondate di calore. Nel confronto si dovrà tenere conto dell'età, del genere, della condizione di maternità e gravidanza, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale dei rider. - l'integrazione del DVR mediante l'inserimento di un'apposita sezione relativa ai rischi per la salute e sicurezza dei rider derivanti dai rischi climatici legati alle ondate di calore. Questa integrazione dovrà essere basata sui criteri formali e sostanziali dettati dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008; - la fornitura a ciascun rider di una dotazione protettiva minima che include: Cappello con visiera Occhiali da sole con filtri UV Creme solari ad alto fattore protettivo (≥30) Borraccia termica Sali minerali idrosolubili - Erogazione di un contributo per il rimborso dell'acqua pari a € 0,30 per ogni consegna completata con temperature superiori o uguali a 25°C. Conclusioni Il giudice ha accolto il ricorso, confermando l'urgenza di tutelare la salute e sicurezza dei rider e specificando le modalità con cui Glovo dovrà adempiere, in particolare rafforzando gli obblighi di consultazione con il RLST, l'integrazione del DVR e la fornitura di DPI, ha stabilito inoltre un contributo per l'acqua pari a € 0,30 per ogni consegna completata con temperature superiori o uguali a 25°C, riconoscendo in definitiva la necessità di un'azione concreta e rigorosa a fronte dei rischi climatici. Fonte: Trib. Milano 18 agosto 2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Pasquale Staropoli

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