giovedì 04/09/2025 • 14:20
Con il pronto ordini n. 80 del 2 settembre 2025, il CNDCEC ha chiarito se l'avvio da parte di un commercialista di un'attività commerciale in qualità di titolare diretto successivamente concessa in affitto a terzi possa configurarsi come situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.
redazione Memento
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 80 del 2 settembre 2025, ha chiarito che si configura alcuna causa di incompatibilità nel caso di avvio da parte di un commercialista di un'attività commerciale in qualità di titolare diretto successivamente concessa in affitto a terzi, a condizione che l'affitto d'azienda sia effettivo e non simulato e che il professionista si astenga da qualsiasi ingerenza nella gestione dell'azienda affidata a terzi.
Si ricorda che in base all'art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 139/2005, l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente né abituale, dell'attività di impresa in nome proprio o altrui e per proprio conto. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative.
La norma è chiaramente volta a preservare l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità del professionista, evitando che l'esercizio di attività imprenditoriali – per loro natura soggette a logiche di profitto e concorrenza – possa compromettere l'obiettività nell'esercizio della funzione professionale.
Nel caso di specie, l'iscritto, pur avendo inizialmente assunto la veste di imprenditore commerciale, ha successivamente e tempestivamente proceduto alla stipula di un contratto di affitto d'azienda, trasferendo a terzi il godimento del complesso aziendale e rinunciando, di fatto, alla gestione diretta dell'impresa. Il professionista che si limiti a concedere in affitto la propria azienda, senza ingerenza nella gestione né partecipazione agli utili dell'attività esercitata dall'affittuario, non riveste più la qualifica soggettiva di imprenditore, in quanto difetta il requisito dell'esercizio effettivo dell'attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2082 c.c.
La sola titolarità giuridica dell'azienda non appare sufficiente a integrare una causa di incompatibilità.
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