giovedì 04/09/2025 • 09:59
Le holding operative che aderiscono al CPB devono calcolare il valore della produzione netta IRAP seguendo solo l'art. 5 D.Lgs. 446/97. La compilazione del Modello IRAP 2025 varierà in base al comportamento adottato in fase di adesione al CPB (FAQ AE 3 settembre 2025).
redazione Memento
Le società di partecipazione non finanziaria, comunemente note come holding operative, che applicano l'art. 6 c. 9 D.Lgs. 446/97 (Decreto IRAP) per l'IRAP e hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), devono prestare particolare attenzione alle nuove modalità di calcolo del valore della produzione netta (VPN) ai fini IRAP per il 2025 (FAQ AE 3 settembre 2025).
In base alle ultime istruzioni, il VPN da proporre per il concordato deve essere determinato esclusivamente con riferimento all'articolo 5 del Decreto IRAP, senza includere gli interessi attivi, passivi e le altre componenti finanziarie previste dall'art. 6 c. 9 D.Lgs. 446/97. Questo significa che, per le attività classificate con il codice Ateco 70.10.00 (Attività di sedi centrali), nella proposta di CPB dovrà essere considerato solo il risultato operativo, escludendo la gestione finanziaria.
Il valore così calcolato andrà indicato nel rigo P05 del modello CPB e nel rigo IS250 del modello IRAP 2025 (colonna 1 per il VPN concordato, colonne 2 e 3 per interessi attivi e passivi, rispettivamente). Tuttavia, se in sede di adesione al CPB il VPN era già stato calcolato includendo la differenza tra interessi attivi e passivi, la compilazione del modello IRAP dovrà seguire le istruzioni delle relative guide senza variazioni.
In sostanza, la determinazione del VPN IRAP per le holding operative sarà diversa a seconda del comportamento adottato in fase di adesione al CPB. È quindi fondamentale verificare come è stato compilato il modello CPB, per garantire la corretta compilazione del modello IRAP 2025 ed evitare errori dichiarativi.
Fonte: FAQ AE 3 settembre 2025
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Giuseppe Moschella
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