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L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 1° settembre 2025 n. 228, ha fornito chiarimenti in materia di regime fiscale per lavoratori impatriati e trattamento dell’indennità di disoccupazione NASpI. In seguito a un interpello relativo all’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015 alle somme percepite come NASpI nel 2024 da un lavoratore rientrato in Italia, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che queste somme non possono beneficiare delle agevolazioni del regime impatriati.

Nel dettaglio, il lavoratore aveva trasferito la propria residenza in Italia nel 2022, fruendo del regime speciale per lavoratori impatriati fino a settembre 2023. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito la NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024, per poi trasferirsi nuovamente all’estero. Il dubbio riguardava la possibilità di indicare la NASpI nel Modello Redditi PF 2025 con l’agevolazione prevista dal regime impatriati, quindi limitando l’imponibile al 30%, oppure se tassare l’intero importo.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’indennità NASpI è una prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente ma non deriva dallo svolgimento di attività lavorativa; di conseguenza, non soddisfa i requisiti per l’agevolazione, che è invece riservata ai redditi derivanti da un’attività lavorativa svolta in Italia da soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale.

Pertanto, le somme percepite nel 2024 a titolo di NASpI devono essere assoggettate a tassazione per l’intero importo, senza applicazione della riduzione prevista dal regime impatriati. Questo vale anche per la compilazione del Modello Redditi PF 2025, dove la NASpI va indicata per l’intero ammontare lordo.

Fonte: Risp. AE 1° settembre 2025 n. 228

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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