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martedì 02/09/2025 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Validità accertamento notificato al socio entro 5 anni dall’estinzione della società

La Cass. 27 agosto 2025 n. 24023 interviene sulla questione della notifica dell'accertamento della società estinta al socio della stessa. Qual è lo stato dell'arte tra orientamenti della giurisprudenza e indirizzi dell'Amministrazione finanziaria sul tema?

di Sebastiano Stufano - Avvocato in diritto tributario, societario e penale finanziario in Milano

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Accertamento notificato al socio prima del decorso del quinquennio dall'estinzione della società

Il giudice d'appello aveva ritenuto che la società non fosse stata correttamente raggiunta dalle pretese erariali per inefficacia o inesistenza della notifica all'ultimo amministratore, e che la notifica al socio unico fosse subordinata alla definitiva estinzione della società, cioè al decorso del quinquennio dalla cancellazione, come previsto dall'art. 28 c. 4 D.Lgs. 175/2014. La Corte ha chiarito che il richiamo all'art. 2495 c.c. è inappropriato, poiché la controversia riguarda l'art. 36 DPR 602/73, che disciplina la responsabilità del socio. È pacifico che la società sia stata destinataria di avvisi d'accertamento mai impugnati, pertanto le considerazioni del giudice d'appello sulla ritualità della notifica alla società sono prive di rilievo giuridico e inammissibili per mancanza di interesse. Il motivo principale da esaminare è la correttezza del ragionamento del giudice d'appello che ha subordinato la notifica al socio unico al decorso del quinquennio dalla cancellazione della società. La Commissione regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'effetto estintivo della cancellazione societaria si verificasse solo dopo cinque anni, e che quindi l'Agenzia non potesse agire nei confronti del socio unico prima di tale termine.

La Corte ha ritenuto errata questa valutazione, affermando che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine dilatorio previsto dall'art. 28 D.Lgs. 175/2014, che prolunga artificialmente la vita della società ai fini fiscali, non incide sul regime della responsabilità patrimoniale del socio per il debito fiscale della società estinta.

La permanenza artificiosa della società non può paralizzare l'azione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del socio che è ritenuto responsabile patrimonialmente, anche se la società è formalmente ancora "viva" per effetto del quinquennio. L'Amministrazione finanziaria non solo può, ma deve agire tempestivamente contro il socio che ha beneficiato di assegnazioni patrimoniali, anche se occultate, e che è ritenuto responsabile per condotte illecite della società. Il giudice d'appello ha errato nel ritenere che l'Agenzia dovesse attendere il decorso del quinquennio per notificare l'atto al socio unico. Inoltre, la Corte ha precisato che l'avviso d'accertamento notificato al socio unico deve essere distinto e motivato, ma ciò non implica che il contenuto debba essere completamente diverso da quello notificato alla società; è sufficiente che il socio sappia da cosa deve difendersi e a quale titolo sono formulate le pretese nei suoi confronti. Nel caso in esame, gli avvisi notificati al socio unico e alla società riportavano tutte le contestazioni, comprese le omissioni fiscali e l'evasione totale delle imposte.

Pertanto, gli avvisi notificatiex art. 36 DPR 602/73 sono stati ritenuti rituali e conformi ai requisiti di legge.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente definito i rapporti tra estinzione societaria, "sopravvivenza fiscale", responsabilità del socio e modalità di notifica degli atti impositivi, chiarendo i nodi interpretativi evidenziati nella vicenda in esame.

Circa l'estinzione della società e successione nei debiti tributari, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070/2013, ha qualificato la cancellazione come causa estintiva dell'ente, ma ha al contempo escluso l'estinzione delle obbligazioni non soddisfatte, configurando un fenomeno successorio sui generis a favore dei soci. Su tale impostazione si innestano: Cass. 7387/2019, che ribadisce il trasferimento del debito ai soci "nei limiti di quanto da loro percepito" e afferma l'onere probatorio dell'Amministrazione circa effettiva percezione ed entità delle somme distribuite; Cass. 5464/2021 (e, per il periodo anteriore, Cass. 14880/2012), la quale conferma la responsabilità del socio come conseguenza automatica dell'estinzione, pur nei limiti quantitativi ex art. 2495 c.c.; Cass. 12242/2018 - resa in materia di società di persone, ma ritenuta espressiva di principi generali - che qualifica il trasferimento del debito come immediato, tale da legittimare la riscossione nei confronti del socio anche senza previa notificazione dell'atto originariamente intestato alla società.

Quanto poi alla natura e ai limiti della responsabilità ex art. 36 DPR 602/73, l'orientamento più recente (Cass. 28401/2020; conformi Cass. 15377/2020 e Cass. 29969/2019) precisa che la responsabilità di soci, amministratori e liquidatori prevista dall'art. 36 è "obbligazione propria ex lege", di natura civilistica e non tributaria; ne discende il carattere sussidiario rispetto al patrimonio sociale e il rispetto del limite quantitativo legato ai conferimenti percepiti. La stessa Cass. 33287/2022 evidenzia che tale limite non incide sulla legittimazione passiva del socio all'impugnazione dell'atto impositivo, ma solo sulla concreta capienza dell'azione creditoria.

In merito al differimento quinquennale degli effetti estintivi ex art. 28 c. 4 D.Lgs. 175/2014, sul piano temporale la Corte ha escluso portata retroattiva alla "sopravvivenza fiscale": Cass. 38130/2022, Cass. 16546/2019, Cass. 6743/2015, Cass. 15648/2015 e Cass. 4536/2020 collegano l'operatività del quinquennio alle sole cancellazioni domandate dal 13 dicembre 2014 in poi. L'art. 28, quindi, non priva il socio della qualifica di successore immediato, ma offre all'Amministrazione una facoltà alternativa (e non esclusiva) di notificare alla società "reviviscente" entro il quinquennio. La Corte costituzionale, sentenza n. 142/2020, ha ritenuto la fictio compatibile con il sistema, valorizzando il parallelo con l'art. 65 c. 4 DPR 600/73 in tema di successione mortis causa.

Sulla notifica degli atti al socio prima del decorso del quinquennio, l'orientamento che la pronuncia in esame fa proprio è già tracciato da Cass. 7387/2019 e, in tema di riscossione, da Cass. 12242/2018: l'Amministrazione può agire direttamente contro il socio successore senza dover attendere la scadenza del quinquennio e senza necessità di prodromica notifica alla società. La ratio è duplice:

  • l'estinzione determina l'immediato trasferimento del debito;
  • la fictio di cui all'art. 28, comma 4, ha finalità di tutela amministrativa, non di sospensione dell'azione verso i soci.

Altro tema è quello dei requisiti dell'avviso ex art. 36 e del regime dell'onere probatorio. Con riguardo al contenuto dell'atto, Cass. 7387/2019 impone che il socio sia posto in condizione di conoscere i presupposti della pretesa e di difendersi, ma esclude che l'avviso debba discostarsi sostanzialmente da quello destinato alla società, purché contenga la distinta imputazione di responsabilità ex art. 36. Sull'onere probatorio grava sull'Amministrazione la dimostrazione dell'attribuzione patrimoniale ai soci (Cass. 11968/2012, Cass. 19611/2015, Cass. 25507/2013 richiamate nella Cass. 7387/2019). Laddove tale prova manchi, la pretesa è infondata; per contro, la fictio presuntiva introdotta dall'art. 36 come novellato dal 2014 vale solo per gli esercizi successivi, senza efficacia retroattiva. Sotto il profilo delle conseguenze processuali dei vizi di notifica, la distinzione fra inesistenza e nullità è stata ribadita nella giurisprudenza richiamata dalla stessa Amministrazione: la notifica alla società estinta oltre il quinquennio è inesistente (Cass. 16546/2019); eventuali irregolarità nelle notifiche ai soci integrano nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 7-sexies dello Statuto del contribuente. La pretesa non validamente contestata alla società, tuttavia, non travolge l'atto, autonomamente notificato e motivato, rivolto direttamente al socio.

In sintesi, il percorso ermeneutico della Cassazione confluisce nei seguenti punti fermi:

  • la cancellazione determina l'estinzione dell'ente ma non del debito, che si trasferisce ai soci (Cass. SU 6070/2013; Cass. 7387/2019);
  • la responsabilità dei soci ex art. 36 è autonomamente configurata, di natura civilistica e sussidiaria (Cass. 28401/2020);
  • l'art. 28 c. 4 D.Lgs. 175/2014 differisce gli effetti estintivi solo a favore dell'Erario, senza impedire l'azione contro i soci (Cass. 38130/2022; Corte cost. 142/2020);
  • la notifica al socio può avvenire fin da subito (cioè, dopo l'estinzione ma anche prima del decorso del quinquennio), purché l'atto sia motivato e conforme ai termini decadenziali dell'art. 43 DPR 600/73 (Cass. 12242/2018, Cass. 7387/2019 e Cass. 24023/2025).

La prassi sul tema

Quanto agli indirizzi dell'Amministrazione finanziaria sul tema, secondo l'Agenzia delle Entrate, la cancellazione determina l'estinzione della società; i crediti e i debiti fiscali si trasferiscono ai soci/ai liquidatori secondo le regole dell'art. 36 DPR 602/73 e dell'art. 2495 c.c. (Ris. AE 77/2011; Ris. AE 47/2024).

In secondo luogo, la fictio del quinquennio ex art. 28 c. 4 D.Lgs. 175/2014 consente, ma non impone, di continuare a notificare alla società; non condiziona l'azione immediata verso il socio (Circ. AE 6/2015; Risp. AE 204/2022). L'avviso ex art. 36 può essere notificato al socio sin da subito, purché motivato con riferimento alla responsabilità patrimoniale e alla quantificazione del vantaggio ricevuto, anche basandosi sulla presunzione legale introdotta dalla riforma del 2014 (Risp. AE 204/2022).

In definitiva, la prassi più recente è allineata dunque all'indirizzo di legittimità accolto dalla Cassazione nel caso in esame: l'Agenzia non è tenuta ad attendere il quinquennio per agire nei confronti del socio unico.

Fonte: Cass. 27 agosto 2025 n. 24023

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