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lunedì 01/09/2025 • 06:00

Fisco IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. Il contribuente che abbia omesso di trasmettere la dichiarazione entro il termine ordinario ha la possibilità di mettersi in regola entro il 29 settembre 2025.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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Modalità di computo dell'IMU

Il Legislatore con l'art. 1 c. 761 L. 160/2019 ha precisato che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Versamento dell'IMU

L'art. 1 c. 762 L. 160/2019, invece, prevede che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

La dichiarazione IMU

L'art. 1 c. 769 L. 160/2019 prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La tardiva presentazione della dichiarazione

L'art. 2 c. 7 DPR 322/98 prevede che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

Premesso ciò, in tema di IMU, occorre considerare alcuni aspetti e, in particolare, le norme indicate dal D.Lgs. 472/97 (disposizioni in vigore sino al 31 dicembre 2025):

  • la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: “ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni” (art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97);
  • la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni (art. 13 c. 2-ter D.Lgs. 472/97).

I precedenti chiarimenti del MEF

Il Dipartimento delle Finanze nel corso degli eventi della stampa specializzata di febbraio 2024 ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni tempo e la tardività sanata avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Invero, secondo le precisazioni in esame, “in materia di tributi locali, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l'omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione”; sicché, per quanto concerne i tributi locali, in mancanza di previsioni specifiche, il MEF “ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 472/97”. In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97. In caso contrario, potranno essere applicate le sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall'art. 13 in discorso, in quanto compatibili.

L'inosservanza del termine del 30 giugno 2025

A seguito del sistema di revisione del sistema sanzionatorio tributario (art. 5 D.Lgs. 87/2024), il Legislatore ha previsto che l'art. 13 c. 2-ter (norma operativa sino al 31 dicembre 2025), è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; sicché, “l'inosservanza del termine del 30 giugno 2025, può essere sanata fruendo della riduzione della sanzione se si ottempera all'obbligo dichiarativo entro il 29 settembre 2025. Superata tale data, la nuova disposizione sul ravvedimento non inficia la possibilità di presentare la dichiarazione, in linea con il chiarimento del MEF presentabile sino alla notifica dell'accertamento, ma preclude la possibilità di invocare la riduzione della sanzione”.

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Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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