mercoledì 27/08/2025 • 06:00
L’INPS, con messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, fornisce ulteriori chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL (dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni ai sanitari), CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) e CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori), alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
redazione Memento
L'INPS, con messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, fa seguito alla Circolare n. 53 del 5 marzo 2025 con cui sono state fornite indicazioni in materia di effetti pensionistici per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) derivanti dalla modifica della disciplina relativa ai limiti ordinamentali introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 162 L. 207/2024).
Con il Messaggio in commento, l'Istituto previdenziale fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione.
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato, a decorrere dall'anno 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età).
È stata inoltre introdotta la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell'interessato.
I nuovi chiarimenti dell'INPS
Tenuto conto che l'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge di Bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, si chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.
Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l'iscrizione alla CPDEL.
Analogamente, le aliquote di rendimento trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l'interessato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria.
Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell'APE sociale, l'INPS precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato A della L. 965/65 e alla tabella A allegata alla L. 16/86, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all'allegato II della legge di Bilancio 2024.
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