venerdì 22/08/2025 • 09:46
L’INL, con Nota 20 agosto 2025 n. 306, si esprime in maniera contraria circa la possibilità di estendere la competenza di rilascio dell’ASSE.CO anche a soggetti diversi dai Consulenti del Lavoro, come ad esempio i commercialisti, a causa della differente specializzazione di queste categorie di professionisti.
redazione Memento
L'INL, con Nota 20 agosto 2025 n. 306, riscontra una Nota con la quale si diffidava l'Ispettorato nazionale del lavoro “a provvedere in relazione all'istanza di avvio del procedimento finalizzato alla costituzione di un accordo (art. 15 L. 241/1990), tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'estensione ai Dottori commercialisti della facoltà di rilasciare l'Asseverazione di conformità (ASSE.CO.), così come già prevista in favore dei Consulenti del lavoro”.
Il riscontro avviene in adempimento della sentenza TAR Lazio 9974/2025 con la quale il Giudice amministrativo, pur sostenendo l'obbligo dell'INL di esaminare la proposta di protocollo, ha evidenziato la sussistenza di “margini di discrezionalità e adempimenti istruttori rimessi all'amministrazione, in quanto la pretesa del Consiglio si pone in tensione dialogica con l'organizzazione, da parte dell'Ispettorato, dei poteri ispettivi attribuiti all'agenzia dalla legge, nel cui contesto si colloca il sistema di rilascio dell'asseverazione di conformità”.
La premessa dell'INL: costituzione dell'ASSE.CO e competenza dei Consulenti
Il protocollo ASSE.CO. costituisce uno nato nel 2014 e rinnovato da ultimo nel 2023 al fine esclusivo di aggiornare ed integrare la tabella degli illeciti in base ai quali verificare la correttezza dei comportamenti aziendali. L'istruttoria finalizzata al rilascio dell'ASSE.CO., come disciplinata nel relativo protocollo sottoscritto inizialmente dal Ministero del lavoro e successivamente dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ha inteso coinvolgere i consulenti del lavoro e cioè gli unici professionisti che sono specificatamente abilitati ad operare nell'ambito della materia lavoristica e previdenziale su tutto il territorio nazionale e senza particolari condizioni. Il comune progetto avviato nel 2014 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro è stato reso possibile proprio in ragione della specifica professionalità e competenza che si rinvengono in capo ai consulenti del lavoro e che non si ritiene possibile rinvenire altrove. Proprio in virtù di tale specificità, solo a questi ultimi lo stesso legislatore, nel corso degli anni e con reiterati interventi legislativi, ha inteso affidare ai soli consulenti del lavoro determinate prerogative.
Va ulteriormente ricordato che non tutti i commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali ma esclusivamente quelli che abbiano previamente effettuato una specifica comunicazione in tal senso “agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”; in sostanza l'attività dei commercialisti, a differenza di quella dei consulenti del lavoro, è quindi limitata agli ambiti territoriali previamente comunicati e dove insistono le imprese per le quali svolgono i relativi adempimenti da cui hanno ricevuto uno specifico mandato professionale.
L'assenza di una sovrapponibilità fra dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro è ancora confermata da altre norme di legge e dalla stessa regolamentazione relativa all'accesso alle due professioni. Per i dottori commercialisti e gli esperti contabili non è infatti necessario, già in occasione del tirocinio, approfondire la materia del lavoro e della legislazione sociale nella stessa misura prevista per i consulenti del lavoro.
Il peculiare percorso formativo che abilita i consulenti del lavoro vede direttamente coinvolti i vertici amministrativi di questa Agenzia nel principale momento di verifica delle competenze acquisite durante il tirocinio professionale, ovvero l'esame di Stato. Difatti, l'abilitazione per l'esercizio della professione è rilasciata da una commissione presieduta da un dirigente dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
La vigilanza del ministero del Lavoro quale criterio fondamentale
L'ASSE.CO. è rilasciato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro – ente pubblico non economico vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e non dal singolo consulente. I rapporti che intrattiene l'Ispettorato nazionale del lavoro sono dunque con il Consiglio nazionale e non con il professionista che, peraltro, al fine di contribuire all'istruttoria che porterà alla asseverazione, deve aver frequentato un apposito corso formativo a cura della Fondazione studi consulenti del lavoro di carattere strettamente tecnico e altamente specialistico ed essere iscritto in un apposito elenco.
La circostanza che sia il Consiglio nazionale a rilasciare l'ASSE.CO. costituisce un elemento di particolare pregnanza.
A differenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia (art. 28 D.Lgs. n. 139/2005), il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro è infatti vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 25 L. 12/1979), lo stesso Ministero che esercita la vigilanza sull'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 1 c. 3 D.Lgs. 149/2015). Ciò significa che il Ministero de lavoro e delle politiche sociali può intervenire in caso di irregolarità o violazioni riscontrate nelle attività del Consiglio nazionale, così come nelle attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro; analogo intervento, quantomeno in via diretta, sarebbe invece impedito nei confronti del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.
Un unico Ministero vigilante nei confronti di tutti gli attori coinvolti nel rilascio e gestione dell'ASSE.CO. costituisce dunque un elemento di garanzia sulla sua efficacia e rappresenta un presupposto fondamentale per il buon funzionamento della procedura.
Si ritiene dunque che la scelta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima, e quella dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dopo, siano pienamente rispondenti all'interesse pubblico primario di una corretta, efficace ed efficiente gestione dell'attività di vigilanza.
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