Con la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) è stato introdotto un nuovo regime di tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali, che ha suscitato molte polemiche. La norma stabilisce che, per le auto endotermiche immatricolate e concesse in uso promiscuo ai dipendenti a partire dal 2025, il beneficio imponibile sia calcolato in modo forfettario: il 50% del costo chilometrico annuo ACI, su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, indipendentemente dalle emissioni di CO₂.
La rigidità della disposizione ha sollevato critiche, in particolare per i casi di veicoli ordinati nel 2024 ma consegnati nel 2025, che sarebbero stati penalizzati. Per porre rimedio, è intervenuta la legge di conversione del cd. Decreto Bollette (L. 60/2025), introducendo una clausola di salvaguardia: i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025 continuano ad applicare il regime previgente, basato sulle emissioni di CO₂.
Restano confermate le percentuali agevolate per i veicoli più sostenibili: 10% per gli elettrici e 20% per gli ibridi plug-in.
I diversi regimi di valorizzazione
Questo sovrapporsi di norme, senza collegamento transitorio, ha generato una serie di casistiche ancora utilizzabili con precedente regime affiancato al nuovo regime ma anche all'utilizzo del regime ordinario di valorizzazione dei benefit legato al valore normale del bene.
Di seguito un prospetto riepilogativo delle regole attualmente in vigore:
|
Immatricolazione |
Ordine |
Consegna / Assegnazione |
Regime fiscale |
|---|---|---|---|
|
Dal 01.01.2025 |
Dal 01.01.2025 |
Dal 01.01.2025 |
Tassazione 2025 |
|
01.01.2025 – 30.06.2025 |
Entro il 31.12.2024 |
01.01.2025 – 30.06.2025 |
Tassazione 2024 |
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01.01.2025 – 30.06.2025 |
Entro il 31.12.2024 |
01.01.2025 – 30.06.2025 |
Tassazione 2025 se più favorevole |
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Dal 01.01.2025 |
Entro il 31.12.2024 |
Assegnate dal 01.07.2025 |
Fringe a “valore normale” |
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01.07.2020 – 31.12.2024 |
N/A |
Riassegnate 01.01–30.06.2025 |
Tassazione 2024 |
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01.07.2020 – 31.12.2024 |
N/A |
Riassegnate dal 01.07.2025 |
Fringe a “valore normale” |
Il valore normale del bene
Come già evidenziato anche in questo quotidiano, il principale nodo critico rimane la definizione di “valore normale”, che deve comunque, in questo caso, essere rapportato al periodo di utilizzo personale.
Le problematiche principali sono due:
Metodi di ripartizione del valore personale
Alcuni commentatori propongono di misurare l'uso personale in base al chilometraggio.
Sempre, infatti, logico, se si pensa a un veicolo, legare una sua valutazione all'unità di misura metrica. Effettivamente, il chilometro è un parametro oggettivo e misurabile, ma presenta numerose difficoltà applicative. Per parametrarlo all'uso personale occorrerebbe tracciare tutti gli spostamenti e chiedere ai dipendenti di dichiarare mensilmente i chilometri percorsi per motivi di lavoro e quelli per motivi privati. Immaginiamo l'onere di un simile sistema su un parco auto di 50, 100 o 200 veicoli.
Inoltre, occorre comprendere come gestire le situazioni ove nel mese non sono stati percorsi km: come nei casi di assenze tutelate, o quando il lavoratore inviato in trasferta con mezzo diverso non ha a disposizione l'autovettura. Da aggiungere poi che non sempre è chiaro se un tragitto sia effettivamente di lavoro o personale (es. un percorso misto: casa → cliente → supermercato → casa).
C'è poi da valutare che, a parità di veicolo, ed anche con teorica parità di km percorsi per uso personale, due dipendenti potrebbero avere una diversa valorizzazione del benefit per il diverso chilometraggio nell'uso lavorativo seppure il vantaggio personale sia il medesimo.
Va considerato anche il rischio che il dipendente tenda a sottostimare i chilometri personali per ridurre la tassazione, sollevando questioni di attendibilità e controlli.
La disponibilità come parametro
A questo punto emerge una domanda di fondo: il valore di un bene dipende dal suo utilizzo o dalla semplice disponibilità?
In ambito fiscale, il concetto di “bene a disposizione” si basa sulla potenzialità giuridica o materiale di utilizzo, non sul suo uso effettivo. I fringe benefit seguono questa logica, anche secondo i richiami dell'Agenzia delle Entrate in termini generali di benefit ciò che rileva è la disponibilità, anche ai fini fiscali della rilevanza temporale, e non il loro utilizzo.
Il valore di un'autovettura è dato dai chilometri che fa o semplicemente dal fatto di sapere, in ogni caso, di averla a disposizione qualora ve ne sia la necessità. Se l'azienda non concedesse l'autovettura, il lavoratore non procederebbe ad acquistarne una anche per piccole percorrenze?
Se un dipendente partisse per le vacanze e, una volta giunto nel luogo di villeggiatura, parcheggiasse l'auto per spostarsi con mezzi più ecologici e salutari, continuerebbe comunque a beneficiare della disponibilità del veicolo e del vantaggio di avere un veicolo per il rientro a disposizione.
Come provare a valutare questo vantaggio? Un'alternativa al criterio chilometrico potrebbe essere la misurazione per giornate di disponibilità all'uso privato, basata quindi su un parametro oggettivo e verificabile: ad esempio, distinguere le giornate lavorative da quelle di riposo settimanale, ferie, permessi o altre assenze, durante le quali l'auto resta comunque a disposizione del dipendente.
Ovvio che, anche in questo caso si possono creare effetti distorsivi, ma, si ritiene maggiormente verificabili, correggibili e gestibili anche su numeriche gestionali importanti.
Entrambi i metodi, chilometrico e per giornate, a giudizio di chi scrive, rispettano l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare un criterio oggettivo e misurabile, evitando la forfettizzazione.
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Dario Ceccato - Founder Ceccato Tormen & Partners
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Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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