venerdì 22/08/2025 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il delicato tema dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, chiarendo il trattamento fiscale da riservare alla cessione con posa in opera di infissi conformi al DM 236/89 (Risp. AE 19 agosto 2025 n. 212).
La questione trae origine da un interpello presentato da una società attiva nel settore del bricolage, che ha avviato la commercializzazione di infissi dotati delle specifiche funzionali e dimensionali previste dall'art. 8 DM 236/89, tali da poter essere qualificati come opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.
Il modello operativo adottato dalla società prevede sopralluoghi tecnici, compilazione di schede, rilievi fotografici, collaudi e il rilascio di attestazioni di conformità da parte di professionisti. L'elemento critico risiede però nella forma contrattuale: l'impresa fornisce gli infissi e ne cura la posa tramite artigiani partner, fatturando al cliente finale un unico corrispettivo configurabile come cessione con posa in opera, e non come contratto di appalto.
Il dubbio interpretativo riguarda quindi la possibilità di applicare l'aliquota agevolata del 4% prevista dall'articolo 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, che fa riferimento alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto”.
Le argomentazioni del contribuente
Nell'istanza, la società ha sostenuto che la ratio della norma dovrebbe condurre a un'interpretazione estensiva: se l'intervento possiede i requisiti tecnico-funzionali per essere qualificato come opera finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche, allora l'aliquota agevolata dovrebbe spettare indipendentemente dalla forma contrattuale prescelta.
A supporto di questa tesi, sono stati richiamati diversi documenti di prassi (tra cui la Circ. MEF 24 febbraio 1998 n. 57/98 e la Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17) che individuano le opere agevolabili, nonché la normativa in materia di manutenzione straordinaria, ove l'aliquota del 10% si applica senza distinzione tra appalto e fornitura con posa in opera. L'istante ha inoltre sottolineato il rischio di creare disparità di trattamento tra chi effettua la sostituzione degli infissi in un più ampio intervento di ristrutturazione affidato ad un appaltatore e chi, invece, si rivolge direttamente a un rivenditore specializzato.
La posizione dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ha respinto la soluzione prospettata dal contribuente, ribadendo un principio consolidato: l'aliquota IVA al 4% ex art. 41-ter della Tabella A, parte II, spetta unicamente alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto.
La distinzione tra contratto di appalto e cessione con posa in opera viene fatta risalire alla natura della prestazione prevalente. Se l'oggetto principale è la realizzazione di un “quid novi” rispetto ai beni forniti, si è in presenza di un appalto; se invece il risultato è semplicemente la fornitura di beni con un servizio accessorio di installazione, allora il contratto va qualificato come vendita con posa in opera. Nel caso degli infissi, quando il fornitore coincide con il produttore o il commerciante abituale, e la posa in opera è finalizzata soltanto all'adattamento del bene alle misure del cliente, manca l'elemento di novità tipico dell'appalto.
Alla luce di questi criteri, l'Agenzia ha concluso che la cessione con posa in opera di infissi, pur se conformi al DM 236/89, non può beneficiare dell'aliquota del 4%. Rimane quindi applicabile l'IVA ordinaria al 22% (o, in alcuni casi, l'aliquota del 10% se l'intervento rientra nella manutenzione straordinaria dell'immobile abitativo).
Le implicazioni pratiche
La risposta conferma un approccio restrittivo: l'agevolazione al 4% per l'abbattimento delle barriere architettoniche ha carattere oggettivo, legato alla natura delle opere, ma resta vincolata al presupposto formale del contratto di appalto. Per gli operatori del settore, ciò significa che:
La distinzione, apparentemente formale, ha riflessi significativi sia per i consumatori finali, che vedono lievitare i costi, sia per gli operatori commerciali, chiamati a strutturare con attenzione i contratti per evitare contestazioni fiscali.
Osservazioni
La Risp. AE 19 agosto 2025 n. 212 conferma la necessità di un'interpretazione rigorosa delle norme in materia di aliquota IVA agevolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Pur riconoscendo la finalità sociale e inclusiva della disciplina, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che il beneficio del 4% è circoscritto agli interventi qualificabili come veri e propri contratti di appalto, escludendo quindi le forniture con posa in opera, anche se tecnicamente conformi al DM 236/89.
In un contesto in cui il settore edilizio è sempre più orientato alla riqualificazione energetica e all'accessibilità, questa posizione pone diversi punti critici:
L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, pur muovendosi nel solco della prassi consolidata, rischia di alimentare un divario tra la ratio della norma – che mira a favorire l'accessibilità e l'inclusione – e la sua applicazione concreta, vincolata a criteri formali che non sempre rispecchiano la realtà operativa del mercato.
Sarà interessante verificare se, in futuro, il legislatore interverrà per superare questa disparità, estendendo l'agevolazione anche alle cessioni con posa in opera quando l'intervento abbia inequivocabilmente finalità di abbattimento delle barriere architettoniche. Nel frattempo, la prudenza nella redazione e nella qualificazione dei contratti rimane l'unica strada per accedere in modo sicuro al beneficio fiscale.
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