martedì 19/08/2025 • 14:03
L'aliquota IVA agevolata del 4% per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto. Restano escluse le cessioni di beni con posa in opera, anche se gli infissi rispettano i requisiti tecnici previsti dalla normativa (Risp. AE 19 agosto 2025 n. 212).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 19 agosto 2025 n. 212, ha fornito chiarimenti sull'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4% per la fornitura e posa in opera di infissi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. La richiesta di chiarimenti era partita da una società operante nel settore del bricolage, che chiedeva se potesse applicare l'aliquota ridotta anche nei casi di cessione con posa in opera, a fronte del rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa.
La società aveva illustrato un dettagliato iter operativo: sopralluogo tecnico, verifica delle misurazioni e dei requisiti previsti dal DM 236/89, realizzazione e posa degli infissi, collaudo finale e attestazione tecnica di congruità. Tuttavia, il dubbio riguardava se la semplice cessione con posa in opera potesse beneficiare dell'IVA al 4% come avviene per i contratti di appalto.
L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la normativa di riferimento (n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72) menziona espressamente le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto” e non la mera vendita con posa in opera. La ratio dell'agevolazione è favorire interventi realizzati tramite appalto, distinguendo tra contratto d'opera e contratto di vendita anche in base alla volontà delle parti e alla natura prevalente dell'obbligazione (prestazione di servizi o cessione di beni).
Pertanto, anche se gli infissi installati sono pienamente conformi ai requisiti previsti per il superamento delle barriere architettoniche, la semplice cessione con posa in opera non consente di applicare l'aliquota IVA agevolata al 4%. L'agevolazione si applica esclusivamente in presenza di un vero e proprio contratto di appalto, dove l'attività principale sia la realizzazione dell'opera e non la vendita del bene.
L'Agenzia delle Entrate ribadisce che, in assenza di un contratto di appalto, resta esclusa la possibilità di applicare l'IVA al 4%. Le imprese del settore dovranno quindi prestare particolare attenzione alla natura contrattuale degli interventi per non incorrere in errori di applicazione dell'aliquota agevolata.
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