giovedì 21/08/2025 • 06:00
Ai fini della detrazione dell'IVA assolta in dogana è necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell'imposta sia anche colui che utilizza i beni importati nell'esercizio dell'attività propria, così da realizzare il “nesso diretto ed immediato” tra le operazioni attive e quelle passive inerenti all'attività d'impresa.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 19 agosto 2025 n. 213, si è nuovamente espressa in merito alle condizioni di detraibilità dell'IVA assolta in dogana per l'importazione di beni di cui non si è proprietari, alla luce di una corretta ricognizione dei principi formulati dalla giurisprudenza unionale.
Oggetto dell'interpello
Il caso esaminato è relativo ad una società che, ai fini della commercializzazione di principi attivi farmaceutici a seguito di lavorazioni effettuate nel territorio dello Stato, gestisce l'importazione dalla Cina del fattore produttivo base, di proprietà del cliente giapponese, e la produzione, unitamente ad altri fattori produttivi, del farmaco oggetto di commercializzazione.
La produzione del farmaco è affidata dall'istante ad una società italiana, la quale sottopone i vari fattori produttivi a trasformazione.
Il fattore produttivo base resta di proprietà del cliente giapponese, il quale lo trasferisce alla società istante senza la previsione di un corrispettivo, ossia “franco valuta”.
Una volta prodotto, l'istante cede il farmaco al cliente giapponese principalmente in Germania, dove quest'ultimo è identificato ai fini IVA per mezzo di un rappresentante fiscale, nonché al di fuori della UE.
Il dubbio interpretativo è relativo alla possibilità, per l'istante, di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in sede di importazione del fattore produttivo base, di proprietà del cliente giapponese.
Disciplina di riferimento
Secondo il costante orientamento della prassi e della giurisprudenza italiana, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, in ragione delle specifiche modalità di applicazione dell'IVA sulle importazioni e dei soggetti obbligati agli adempimenti doganali, la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria, bensì occorre che i beni acquisiti presentino un “nesso immediato e diretto” con l'oggetto dell'attività d'impresa, ossia siano ad esso inerenti.
Lo stesso principio è stato affermato dalla giurisprudenza comunitaria, che ha escluso la detrazione dell'IVA all'importazione gravante sul trasportatore che non è né l'importatore, né il proprietario dei beni e per il quale non è possibile riscontrare il nesso tra i beni importati e le proprie operazioni imponibili, in quanto il valore dei beni trasportati non concorre alla formazione del corrispettivo relativo alla prestazione di trasporto (Corte di giustizia UE, causa C-187/14).
In sostanza, l'importatore non può esercitare la detrazione quando il costo dei beni importati non è incorporato nel corrispettivo delle operazioni “a valle”, ovvero nel prezzo dei beni ceduti e dei servizi resi dal soggetto passivo nell'ambito della sua attività economica (Corte di giustizia UE, causa C-621/19).
Risp. AE 19 agosto 2025 n. 213
L'Agenzia delle Entrate, in linea con la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante, ha osservato che, nel caso in esame, l'importazione dalla Cina del fattore produttivo base è un elemento indispensabile nel processo di produzione e di commercializzazione del farmaco.
Infatti, pur in assenza del passaggio di proprietà, l'istante dispone del fattore produttivo come se ne fosse proprietario e lo consegna, insieme ad altri fattori produttivi, al terzista per ottenere il farmaco oggetto di successiva commercializzazione.
Pertanto, il descritto flusso commerciale presenta un evidente “nesso diretto e immediato” con l'oggetto dell'attività d'impresa della società istante, legittimando, in capo a quest'ultima, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta in sede di importazione del fattore produttivo base.
In particolare, siccome l'IVA pagata in dogana può essere considerata un costo correlato all'attività di commercializzazione del farmaco, la detrazione è ammessa, ma – sul punto – l'Agenzia delle Entrate precisa che, in linea con i principi desumibili dalla giurisprudenza unionale, è necessario che le spese relative all'importazione effettivamente sostenute dall'istante e rimaste a carico del medesimo siano in grado di influenzare il prezzo delle cessioni realizzate dalla società in qualità di soggetto passivo.
A quest'ultimo riguardo, le cessioni del farmaco alla posizione IVA tedesca del cliente giapponese danno luogo ad una cessione intracomunitaria, non imponibile ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. a) DL 331/93, mentre le cessioni con trasporto/spedizione del farmaco al di fuori della UE integrano una cessione all'esportazione, non imponibile ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) o b) DPR 633/72.
Registrazione del prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale
Nella Risp. AE 19 agosto 2025 n. 213 in commento, l'Agenzia nulla dice in merito all'obbligo di registrazione di cui all'art. 25 DPR 633/72, indispensabile ai fini dell'esercizio della detrazione.
Tale disposizione stabilisce che il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
È noto, tuttavia, che, in linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, non è previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.
Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle bollette di importazione e, quindi, consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale (allegato n. 1 alla circolare n. 22/D/2022), il cui modello è stato condiviso con l'Agenzia delle Entrate e definito con la determinazione n. 234367/D/2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 5 agosto 2022 n. 417, ha confermato l'idoneità dei dati riportati nel prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione, estratti dalla dichiarazione doganale registrata sul sistema informativo doganale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa IVA, propedeutici all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione.
Detto prospetto, infatti, contiene le informazioni essenziali dell'operazione di importazione realizzata, tra cui il MRN (Master reference number) che identifica in modo univoco la dichiarazione, l'elenco delle fatture abbinate e il totale dell'IVA relativa.
Nel citato documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate non ha valutato l'idoneità del “documento di cortesia” emesso dagli spedizionieri/rappresentanti doganali, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Fondazione ODCEC di Milano, con il principio interpretativo n. 4/2024, ha affermato che, per l'esercizio della detrazione dell'IVA all'importazione, è possibile utilizzare i “prospetti di cortesia non aventi valore legale” forniti dagli spedizionieri/rappresentati doganali che hanno curato, per conto dell'importatore, la dichiarazione doganale. A tal fine, i suddetti prospetti devono contenere informazioni coerenti (anche per numero MNR, data di svincolo, data accettazione e documentazione di supporto) e valori conformi alle informazioni primarie e originarie presenti nel sistema informativo doganale, riferibili all'importatore effettivo (acquirente/destinatario).
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Gabriele Damascelli
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