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venerdì 08/08/2025 • 14:42

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Imposta di registro su canoni di locazione già percepiti come indennità risarcitoria

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta 8 agosto 2025 n. 207, ha chiarito gli adempimenti necessari per chiedere il rimborso dell’imposta di registro corrisposta su canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 207 dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli adempimenti dovuti in tema di imposta di registro su canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria in vigenza di un'occupazione senza titolo intercorsa dalla data della disdetta del contratto sino alla rinuncia delle stessa.

Si ricorda che l'art. 4 DL 351/2001 dispone che è facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia può essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla suddetta Agenzia, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico.

In caso di mancata sottoscrizione dei contratti e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore.

Nel caso di specie, le indennità risarcitorie percepite dall'Istante per l'occupazione senza titolo degli immobili dopo la disdetta dei contratti di locazione sono state assoggettate a imposta di registro nella misura del 3%. A seguito della rinuncia alla disdetta, il rapporto locativo è retroagito alla data della disdetta e le indennità percepite sono state commutate in canoni di locazione, assoggettabili all'imposta di registro nella misura pari dell'1%. Di conseguenza, per le due annualità in considerazione l'Istante ha corrisposto un'imposta maggiore di quanto effettivamente dovuto, alla luce delle novità normative aventi efficacia retroattiva. Al fine di recuperare la maggiore imposta versata, può presentare richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 77 c. 1 DPR 131/86 al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il rimborso dell'imposta di registro deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente interessato entro 3 anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, come nel caso di specie, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

In alternativa al rimborso, l’istante può valutare di richiedere al medesimo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine di cui all'art. 77 citato, in occasione della presentazione della comunicazione di proroga dei contratti di locazione, che l'eccedenza dell'imposta di registro versata venga imputata al tributo dovuto per le annualità successive dei medesimi contratti.

Fonte: Risp. AE 8 agosto 2025 n. 207

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