martedì 05/08/2025 • 14:12
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 5 agosto 2025 n. 201, ha chiarito che, ai fini dell'esenzione IVA, per le certificazioni di competenze digitali devono sussistere sia il requisito soggettivo che quello oggettivo.
redazione Memento
Con la risposta n. 201 del 5 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che anche per le certificazioni di competenze digitali, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IVA, i requisiti soggettivo e oggettivo di cui all'art. 10 c. 1 n. 2 DPR 633/72 devono sussistere entrambi.
Tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall'IVA, l'art. 132, paragrafo 1, lett. i) Dir. 2006/112/CE individua l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.
In recepimento di tale disposizione, l'art. 10 c. 1 n. 20) DPR 633/72 stabilisce che sono esenti dall'IVA le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.
In coerenza con l'art. 132, la circolare 18 marzo 2008, n. 22/E chiarisce che l'applicazione dell'esenzione IVA è subordinata al ricorrere di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro di carattere soggettivo. In particolare, le prestazioni cui si riferisce devono essere:
a) di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);
b) rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).
Nel caso di specie, la società istante ALFA opera come ente promotore dello sviluppo delle competenze digitali e svolge attività di certificazione strategicamente ai fini della modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e delle imprese.
Dalla documentazione allegata all'istanza emerge che la Società è:
Nel presupposto della veridicità e dell'attualità di tale documentazione, si ritiene che la Società soddisfi il requisito soggettivo richiesto dalla norma ai fini dell'applicazione dell'esenzione IVA in commento. Tuttavia la circostanza che un ente sia accreditato non gli conferisce automaticamente la possibilità di esentare tutte le eventuali attività formative dallo stesso effettuate, finanziabili pubblicamente o meno (cfr Risp. AE 487 del 20 luglio 2021). Nel caso di specie il requisito oggettivo non risulta soddisfatto. Emerge, infatti, che l'Istante ha ottenuto l'accreditamento per alcune certificazioni da parte di BETA (Ente italiano di accreditamento), ma alle stesse non risulta collegato alcun corso formativo o attività educativa/formativa. Per tale motivo, come chiarito dall'AE, le certificazioni di competenza digitale del caso di specie non sono esenti IVA.
Fonte: Risp. AE 5 agosto 2025 n. 201
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