venerdì 01/08/2025 • 18:40
Con il messaggio 1° agosto 2025 n. 2425, l'INPS fornisce nuove indicazioni sulla gestione delle indennità di disoccupazione risultate indebite dopo la riclassificazione d'ufficio dell'attività economica dell'impresa.
redazione Memento
L'INPS, con il messaggio n. 2425 del 1° agosto 2025, fornisce chiarimenti in merito alla gestione degli indebiti per disoccupazione derivanti da provvedimenti di riclassificazione d'ufficio dell'attività economica svolta da un'impresa.
Tali riclassificazioni infatti, comportando il cambio dell'inquadramento contributivo dei lavoratori (ad esempio da gestione agricola a gestione non agricola e viceversa), possono rendere formalmente indebite le prestazioni di disoccupazione già erogate.
In conformità con il parere del Ministero del Lavoro, l'INPS precisa che il lavoratore non deve subire conseguenze pregiudizievoli per gli errori imputabili esclusivamente al datore di lavoro: pertanto, gli importi percepiti a titolo solo formalmente errato non devono essere restituiti (salvi, ovviamente, i casi di dolo del lavoratore). Ciò anche nel rispetto dell'art. 38 c. 2 Cost., che garantisce la tutela dei lavoratori nei casi di disoccupazione involontaria.
Termini e obbligo di restituzione
Se la riclassificazione avviene quando i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione nella gestione corretta sono già scaduti, i lavoratori mantengono il diritto alla prestazione già percepita, senza obbligo di restituzione. Questa nuova impostazione modifica parzialmente le indicazioni fornite dall'INPS con circolare n. 56 del 23 aprile 2020.
Tali precedenti indicazioni rimangono invece valide per il caso in cui i termini per la presentazione della domanda d'indennità non sono ancora scaduti. In quel caso, il lavoratore può presentare domanda per la nuova prestazione e l'INPS procederà a una compensazione con quanto già erogato, e l'eventuale debito residuo sarà abbandonato.
Autotutela sui ricorsi pendenti
Nel messaggio, l'INPS stabilisce infine che i ricorsi amministrativi pendenti riguardanti indebiti già notificati (ma non ancora riconosciuti né oggetto di rateizzazione) devono essere annullati in autotutela sulla base dei nuovi criteri.
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