sabato 02/08/2025 • 06:00
Pubblicata in GU 1 agosto 2025 n. 177 la legge di conversione (L. 108/2025) del DL fiscale (DL 84/2025) che introduce una serie di novità in tema di: ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026, accessi fiscali, rottamazione-quater, ETS, IVA, dichiarazioni e versamenti, redditi di lavoro e d'impresa e IMU.
La L. 108/2025 di conversione del DL fiscale (DL 84/2025) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1 agosto 2025 n. 177, quali sono le novità?
Ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026 (art. 12-ter)
In tema di ravvedimento speciale per il CPB 2025-2026 i contribuenti possono regolarizzarsi tramite il versamento dell'imposta sostitutiva che può avvenire:
Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro la rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In caso di decadenza dalla rateizzazione, non è previsto alcun rimborso delle somme versate. Il nuovo ravvedimento speciale:
Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e utilizzano il ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l'accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72) sono prorogati al 31 dicembre 2028 per le annualità oggetto di ravvedimento.
Obbligo di motivare gli accessi fiscali(art. 13-bis)
Viene rafforzato il diritto del contribuente: gli accessi ispettivi nei luoghi di esercizio dell'attività devono essere motivati, con indicazione specifica delle circostanze che giustificano il controllo, sia nell'autorizzazione che nei verbali. Si ricorda che la sentenza CEDU del 6 febbraio 2025 ha sancito l'illegittimità delle ispezioni nei locali di imprese e professionisti in assenza di autorizzazione giudiziaria. A seguito di tale pronuncia l'ordinamento nazionale si allinea alla sentenza CEDU 6 febbraio 2025.
La norma si applica solo agli atti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione.
Rottamazione-quater (art. 12-bis)
I giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1 c. 235 L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater), e/o di cui all'art. 3-bis c. 1 DL 202/2024, (c.d. riammissione alla rottamazione-quater) si potranno estinguere dimostrando di avere effettuato il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata, senza dovere necessariamente attendere che il pagamento rateale sia giunto a termine regolarmente. L'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione del procedimento è dichiarata dal giudice d'ufficio a seguito di specifica domanda, da parte del debitore ovvero dell'ente impositore che sia parte nel giudizio.
Le novità per gli Enti del Terzo Settore (artt. 8 e 14)
Per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea, in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all'autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.
IVA: inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica (artt. 9-10)
In ambito IVA, il DL fiscale:
Dichiarazioni fiscali e versamenti (artt. 12 e 13)
Per le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, il DL fiscale ha modificato il termine entro il quale la relativa presentazione deve considerarsi tempestiva (dal 31 ottobre 2024 all'8 novembre 2024). Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/97.
Per il 2025, il DL fiscale differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, al 20 agosto 2025, con maggiorazione dell'0,40% per i soggetti ISA e forfetari.
Trattamento fiscale spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e tassazione dei redditi di lavoro autonomo e diversi (art. 1)
Il DL fiscale rivede le modalità di deduzione e tassazione delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per lavoratori dipendenti e autonomi. Vengono rafforzati i requisiti di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità e sono ridefinite alcune voci di reddito (es. plusvalenze su partecipazioni in società tra professionisti). Importanti precisazioni anche sul trattamento fiscale dei rimborsi spese e sulla determinazione dei redditi diversi.
In particolare, il testo del Decreto fiscale prevede una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all'estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.
Sempre nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d'imposta 2024:
Reddito derivante da usufrutto: interpretazione autentica (art. 1. c. 1-bis)
Il DL chiarisce che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o di altri diritti reali di godimento su immobili costituisce un reddito diverso se il disponente mantiene un diritto reale sul bene, mentre si qualifica come plusvalenza se il disponente si spoglia integralmente di ogni diritto reale.
Addizionale IRPEF e stock option per i manager (art. 1-bis)
Prevista l'esclusione, dal periodo d'imposta 2025, dell'applicazione dell'addizionale IRPEF del 10% sulla parte variabile della retribuzione (bonus e stock options) riconosciuta ai dirigenti delle società di partecipazione non finanziaria.
Semplificazioni per la determinazione del reddito d'impresa (artt. 2-5)
Per la determinazione del reddito d'impresa, nel DL fiscale vi sono delle importanti semplificazioni in merito:
In particolare, cambia il calcolo della riduzione delle perdite riportabili, ora collegato al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, semplificando la formula precedente. Allineamento anche delle regole in caso di fusioni e conferimenti.
Inoltre, il DL fiscale:
IMU: proroga e sanatoria delle delibere e novità per lo sport (art. 6 e 6-bis)
Per il solo 2025, i Comuni possono deliberare le aliquote IMU entro il 15 settembre. Vengono sanate le delibere adottate tardivamente tra il 1° marzo e il 18 giugno 2025.
Inoltre, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, l'esenzione IMU è legata ai corrispettivi medi determinati annualmente dai Comuni e pubblicati sul loro sito. In attesa, l'esenzione si applica in automatico agli enti iscritti al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Le altre novità
Infine, il DL fiscale prevede novità in tema di:
Fonte: DL 84/2025 conv in L. 108/2025 (GU 1 agosto 2025 n. 177)
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Vedi anche
Il 29 luglio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione in legge del DL fiscale (DL 84/2025). Le novità riguardano: accessi fiscali redazione Memento
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