mercoledì 30/07/2025 • 12:24
La sentenza di riconoscimento della cittadinanza, non recando disposizioni di contenuto patrimoniale, è soggetta a un’unica imposta fissa di registro (euro 200), indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel provvedimento (Risp. AE 30 luglio 2025 n. 196).
redazione Memento
Con la Risp. AE 30 luglio 2025 n. 196 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana riguardante più soggetti di uno stesso nucleo familiare si applica un'unica imposta di registro in misura fissa (euro 200) ai sensi dell'art. 8 Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86.
In particolare, alla lett. d) del c. 1 del citato art. 8, è indicata la tassazione degli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tra i quali può essere ricompreso il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si ricorda che l'art. 1 DPR 131/86 stabilisce che l'imposta di registro ha per oggetto determinati ''atti'', quindi, la stessa si applica nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
L'art. 20 DPR 131/86, inoltre, statuisce che l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Pertanto, l'atto non è da intendersi come il documento in quanto tale, ma come il contenuto negoziale in esso contenuto.
Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa (art. 21 DPR 131/86).
Al riguardo, con la Circ. AE 7 ottobre 2011 n. 44/E e con la successiva Circ. AE 29 maggio 2013 n. 18/E è stato chiarito che le singole disposizioni contenute nell'atto rilevano autonomamente solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva. L'imposta di registro deve essere, quindi, applicata distintamente per ciascuna disposizione solo con riferimento alle disposizioni negoziali dotate di contenuto economico che concretizzano, quindi, un indice di capacità contributiva.
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