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mercoledì 30/07/2025 • 12:30

Fisco LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Prima casa: estensione a due anni e credito d’imposta per il riacquisto

Il termine di 2 anni per la vendita dell’immobile già posseduto al fine di beneficiare delle agevolazioni prima casa si applica anche agli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2025, se il termine di un anno non era ancora scaduto. Confermato, inoltre, il diritto al credito d’imposta, a condizione che la vendita avvenga entro il termine di 2 anni (Risp. AE 30 luglio 2025 n. 197).

a cura di

redazione Memento

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Prima casa: termine di 2 anni per la vendita dell’immobile già posseduto

Con la Legge di Bilancio 2025, il termine per la vendita dell’immobile già agevolato (“pre-posseduto”) per poter mantenere i benefici prima casa viene esteso da uno a due anni. Questo cambiamento mira a incentivare il mercato immobiliare e ad agevolare la sostituzione della prima abitazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 30 luglio 2025 n. 197, ha chiarito che la nuova scadenza di due anni si applica anche ai contribuenti che hanno acquistato una nuova prima casa prima del 1° gennaio 2025, purché il termine di un anno non sia ancora decorso a tale data. In questo modo, anche i soggetti che si trovano “a cavallo” della modifica normativa potranno beneficiare del termine ampliato.

Credito d’imposta per il riacquisto
Per quanto riguarda il credito d’imposta previsto dall’art. 7 L. 448/98, l’Agenzia ha confermato che il diritto a tale credito sussiste anche quando la vendita dell’immobile pre-posseduto avviene entro il nuovo termine di due anni. Ciò vale anche nei casi in cui il riacquisto della nuova abitazione preceda la vendita della precedente, a condizione che l’alienazione avvenga comunque entro il biennio dal nuovo acquisto.

Decadenza dai benefici
Se la vendita non avviene entro il termine dei due anni, il contribuente decade sia dall’agevolazione prima casa ottenuta per il nuovo acquisto, sia dal diritto al credito d’imposta. L’Agenzia ribadisce che la decadenza comporta il recupero dell’imposta dovuta, con eventuali interessi.
In caso di mancata vendita entro un anno, i contribuenti possono presentare istanza all’Agenzia delle Entrate per revocare la richiesta di utilizzo del credito d’imposta e chiedere la riliquidazione senza sanzioni, ma con interessi. Se la vendita avviene entro i due anni, sarà possibile recuperare il credito tramite dichiarazione integrativa.

Fonte: Risp. AE 30 luglio 2025 n. 197

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