mercoledì 30/07/2025 • 06:00
Dal 2026, gli ETS saranno soggetti a nuove regole IVA. Le semplificazioni interesseranno solo alcune categorie minori, mentre la L. 398/91 sarà limitata a società e associazioni sportive dilettantistiche. Per le attività assistenziali e didattiche, esclusa l'esenzione, si ipotizza l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5%, con la possibilità di detrazione IVA sugli acquisti.
Scambio tra non soggettività ed esenzione
Il 1° gennaio 2026 andranno ad effetto tutte le disposizioni fiscali per gli enti del Terzo Settore, conseguenti a più di una anomalia attuale in campo IVA.
La prima riguarda lo scambio tra non soggettività ed esenzione. Sin dal 1973 l'art. 4 DPR 633/72 non considerava soggetti di imposta gli enti non commerciali, anche se fornivano beni o servizi agli associati dietro corrispettivi specifici, in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
La direttiva considera invece soggetti di imposta tutti coloro che svolgono un'attività economica indipendente, anche in assenza di una finalità di lucro.
Il riconoscimento delle finalità non profit è concesso nella direttiva (art. 132 Direttiva UE 2006/112) sotto forma di esenzioni. Ma un'operazione, per essere esente deve essere “soggetta” ad IVA, cioè realizzata da un soggetto d'imposta.
Dal punto di vista dell'onere fiscale non cambia nulla: sia nella non soggettività che nell'esenzione l'IVA non è dovuta e non è detraibile sugli acquisti.
Cambiano solo gli adempimenti. Con l'apertura della partita IVA ce n'è in particolare uno che comporta (inutili) oneri amministrativi: il reverse charge , che obbliga il cliente a versare l'IVA al posto del fornitore, eludendo la possibilità di utilizzare la dispensa da adempimenti.
Gli enti di minore dimensione rappresenterebbero a numero il 95% dei soggetti, e vivrebbero in condizioni di “angoscia, ansia, preoccupazione” ed occorre pertanto “mettere in sicurezza gli ETS più piccoli” (dal resoconto stenografico del 14 aprile 2025 - audizione alla Camera del sottosegretario Maria Teresa Bellucci).
Il D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025
Nelle bozze del decreto legislativo inviato al parere parlamentare dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025 le uniche semplificazioni previste riguardano l'esonero dal registratore fiscale e dalla certificazione dei corrispettivi per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i cui corrispettivi commerciali non superano 85.000 euro, che aderiscono al regime forfetario redditi (tassazione rispettivamente all'1 e al 3% dei corrispettivi commerciali), cui consegue il regime di franchigia per l'imposta sul valore aggiunto.
Con l'occasione è confermato che gli ETS non potranno più avvalersi delle disposizioni della L. 398/91, utilizzabile sino a 400.000 euro di corrispettivi commerciali, che prevede – oltre ad una redditività minima – la fatturazione ad aliquota ordinaria, con la detrazione forfetizzata del 50% dell'IVA dovuta. Dal 1° gennaio 2026 ne potranno beneficiare solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
Deve essere invece interpretato il diniego di esenzione per le attività didattiche, di ricovero e di assistenza a soggetti disagiati (numero 19, 20 e 27-ter, art. 10 legge IVA), coordinandolo con l'imponibilità ad aliquota 5% prevista al numero 1) della tabella AII-bis (aliquota 5%).
La tassazione ad aliquota ridotta era stata richiesta dalle cooperative sociali e loro consorzi, ma la disposizione (dal 1° gennaio 2016) si applica solo se le prestazioni esenti da ultimo richiamate sono rese da tali soggetti a persone in condizioni di disagio (anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).
La richiesta dell'imponibilità ad aliquota ridotta ha uno scopo evidente, quello di poter portare in detrazione l'IVA sugli acquisti di qualunque bene ed i servizi resi da terzi. (cd. outsourcing).
L'esclusione dall'esenzione avrà un senso con l'auspicata modifica della tabella del 5%. Si ipotizza che tutti i casi in cui non sia applicabile l'esenzione siano in regime di imponibilità con questa aliquota ridotta, la minima consentita dalle direttive europee.
Il nostro 4% è un'aliquota transitoria super-ridotta, che dovrà essere rivisitata nelle nuove tabelle previste dalla Direttiva UE 2022/542, che avremmo dovuto recepire già dal 1° gennaio di quest'anno.
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Vincenzo Papagni
- Giurista d’impresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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