lunedì 28/07/2025 • 16:14
Con sentenza 28 luglio 2025 n. 138, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo costituzionalmente l’importo delle violazioni fiscali di 5.000 euro al di sopra del quale gli operatori economici sono automaticamente esclusi dalla partecipazione a una procedura d’appalto.
redazione Memento
La Corte costituzionale, con la sentenza n.138 del 28 luglio 2025, ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui si prevede che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono gravi, e quindi causano l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto, se comportano un omesso pagamento superiore a 5.000 euro (importo di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2bis DPR 602/73).
Come precisa la sentenza, tale importo non è sproporzionato, in quanto la soglia richiamata esprime un certo grado di significatività del debito fiscale, al di sopra del quale il legislatore ha ritenuto di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici. L’importo è idoneo e necessario per assicurare l’integrità, correttezza e affidabilità dei concorrenti, perseguendo la massima trasparenza e la “par condicio” tra operatori.
La misura si rivela anche non manifestamente irragionevole, in quanto essa contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo.
La Corte ha concluso affermando che spetta al legislatore, nell’osservanza delle norme dell’Unione europea, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate. Spetta altresì al legislatore valutare una possibile correlazione tra importo del debito e valore dell’appalto o di introdurre meccanismi che consentano all’operatore di regolarizzare la propria posizione prima dell’esclusione, provvedendo a pagare tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto.
Fonte: C.Cost. 28 luglio 2025 n. 138
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Francesco Geria
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