venerdì 25/07/2025 • 06:00
Quello relativo a un noto brand del lusso è l'ultimo di una serie di casi che, negli ultimi mesi, hanno visto il fenomeno dei cd. subappalti a catena finire sotto la lente delle procure: esaminiamo i profili di responsabilità a carico dei committenti, le soglie minime di tutela per i lavoratori e le sanzioni previste.
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Sono diventati piuttosto frequenti i provvedimenti di amministrazione giudiziaria per violazioni gravi delle condizioni di lavoro quando si configura il reato di caporalato, ai sensi dell'art. 603-bis c.p., che in caso di filiera di appalti, coinvolgono i committenti capofila, ai quali vengono contestati l'omesso controllo dei subappaltatori, l'assenza di verifica della liceità delle condizioni di lavoro e, di conseguenza, l'agevolazione del caporalato, quale condotta colposa grave che configura il loro coinvolgimento nella realizzazione della fattispecie di reato. Ciò anche in assenza di una attività dolosa o una responsabilità colposa diretta, quando comunque si ritiene sussistente la condotta – colposa e grave – determinata dalla mancata previsione di una organizzazione efficiente, in grado di prevenire e comunque di impedire la proliferazione di fenomeni di sfruttamento.
Al netto dell'intervento del giudice penale e della configurabilità delle fattispecie di reato, il controllo delle condizioni di lavoro nell'ambito delle filiere di appalti è un obiettivo dichiarato e risalente del legislatore, con il coinvolgimento del committente principale che da sempre, in maniera sempre più stringente, ha costituito un esperimento di garanzia delle condizioni dei lavoratori.
La tutela delle condizioni dei lavoratori: il regime di solida...
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Pasquale Staropoli
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