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martedì 29/07/2025 • 06:00

Lavoro CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovo CCNL Chimico Farmaceutico: una questione di materia e di metodo

Approfondiamo alcuni dei punti salienti dell'accordo di rinnovo 2025-2028 del CCNL Chimico Farmaceutico, contraddistinto dall'importanza conferita al dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. e dall'importante spazio lasciato alla contrattazione aziendale per l'implementazione dei relativi interventi.

di Giulietta Bergamaschi - Avvocato - Managing partner Lexellent

di Marco Sartori - Avvocato - Partner Lexellent

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  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
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L'accordo di rinnovo del CCNL Chimico Farmaceutico del 15 aprile 2025 muove lungo due linee direttrici, rispettivamente, di “materia” e di “metodo”.

In relazione alla “materia”, viene in rilievo (toccando trasversalmente i principali ambiti dell'accordo di rinnovo) il dovere di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c.

In relazione al “metodo”, l'Accordo di Rinnovo conferisce spazio centrale alla contrattazione aziendale, strumento privilegiato per la concreta attuazione delle nuove aree di intervento tracciate a livello nazionale nella più ampia “materia” del dovere di sicurezza.

Materia

«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Rubricato Tutela delle condizioni di lavoro, l'art. 2087 c.c. (appena ritrascritto) aggiorna e riaggiorna nel tempo, tramite la “struttura aperta” che lo caratterizza, diritti e obblighi a salvaguardia della sicurezza in azienda.

Rispondono all'art. 2087 c.c. tutti gli attori della sicurezza: non solo il datore di lavoro (il “debitore” di sicurezza), ma anche lavoratrici e lavoratori, i quali (oltre a porsi “creditori” di sicurezza), partecipano alla compiuta realizzazione di un'azienda sicura per la salute psicofisica di tutte le persone presenti al lavoro.

Coerentemente, non va trascurato che già da tempo l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (nel richiamare gli “obblighi dei lavoratori”, in attuazione dell'art. 2087 c.c.) impone al dipendente di «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro».

“Prendersi cura” di sé e degli altri implica, per ciascun lavoratore, «contribuire, insieme al datore di lavoro…all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» (art. 20 comma 2 lett. a D.Lgs. 81/2008), con lo specifico compito di «segnalare immediatamente …qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza … per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» (art. 20 comma 2 lett. e D.Lgs. 81/2008).

Per la salvaguardia di salute e sicurezza sul lavoro, dunque, la legge (art. 2087 c.c., prima; e il D.Lgs. 81/2008, poi) presceglie un modello ispirato all'“organizzazione” e alla “partecipazione”.

Gli inediti ambiti di protezione intercettati dall'accordo di rinnovo, pur eterogenei, sono uniti dal comune filo del dovere di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c., al quale le aziende devono adempiere ed i lavoratori devono contribuire per il benessere proprio e altrui.

I riferimenti sono espliciti, quanto meno, nei seguenti passaggi dell'accordo di rinnovo:

  • innanzitutto, l'accordo di rinnovo disciplina apposite “Linee guida settoriali in tema di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'organizzazione aziendale”, premesso che «l'innovazione tecnologica rappresenta un obiettivo strategico per garantire la sicurezza delle persone e degli impianti» (capitolo II);
  • poi, la salvaguardia della sicurezza trova specifico strumento nel “Patto Sociale per la riduzione del gap di competenze”, che l'accordo di rinnovo sviluppa osservando la “twin transition” (definizione che sottolinea la simbiosi di transizione tecnologico-digitale e quella ambientale-ecologica) e favorendo (nella dichiarata ottica di un lavoratore non singolo, ma parte di una collettività sicura) la «riconfigurazione delle competenze con adeguati programmi di upskilling e reskilling degli individui e delle organizzazioni per adeguare scelte e azioni (siano esse relative alla strategia di business, allo svolgimento dei propri compiti, o alle relazioni con i colleghi)» (capitolo III, parte B);
  • infine, l'attenzione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro nel contesto dell'accordo di rinnovo è centrale nelle “Linee Guida settoriali per la promozione di iniziative in tema di diversità, equità e inclusione a livello aziendale” e, in naturale prosecuzione, nelle “Linee Guida per il contrasto delle violenze e molestie nei luoghi di lavoro”, laddove è statuito che «la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere in alcun modo violata, in particolare da atti o comportamenti anche verbali che configurano molestie o violenza».

Guarda l'intervista doppia "Rinnovo CCNL Chimico farmaceutico: un nuovo modello di relazioni industriali" su Quotidianopiù.

Metodo

Le materie indicate dall'accordo di rinnovo sono destinate a vivere attraverso la contrattazione di secondo livello.

Nell'ottica di salvaguardare il dovere di sicurezza, l'art. 46 dell'accordo di rinnovo espressamente assegna alle “relazioni industriali a livello aziendale”, tra l'altro, il compito di:

  • affrontare i temi della diversità, equità, inclusione, parità di genere e contrasto alle violenze e molestie sui luoghi di lavoro, al fine di valutare specifiche iniziative di informazione e formazione dei lavoratori;
  • analizzare, relativamente all'informazione scientifica del farmaco, gli ambiti di attività e relative competenze professionali, con particolare riguardo agli impatti derivanti dalla la transizione digitale e l'implementazione dell'intelligenza artificiale.

Sta quindi alle aziende ed alle rappresentanze di lavoratori l'impegno di incontrarsi periodicamente per costruire un dialogo responsabile, capace di “mettere a terra” i principi dettati dall'accordo di rinnovo e dare ossigeno a quel modello di “attuazione partecipata” del dovere di sicurezza previsto dall'art. 2087 cod. civ. e già da tempo “procedimentalizzato” nel D.Lgs. 81/2008.

Significativamente (sia con riferimento alla “materia” incentrata sulla sicurezza, sia con riferimento al “metodo” basato sulla contrattazione aziendale), l'accordo di rinnovo assegna un ruolo centrale al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (“RLSSA”).

La figura dell'RLSSA, unitamente alle altre figure del modello di organizzazione necessario ad adempiere al dovere di sicurezza, non si fermano a “mere etichette” formali, ma, al contrario, sono valorizzati dinamicamente dall'Accordo di Rinnovo in quanto “figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale”.

Laddove tale coinvolgimento, «in particolare nei confronti dei lavoratori neoassunti» deve trovare specifiche forme di attuazione «con le modalità definite a livello aziendale» (capitolo XIV)

Forse questo è il passaggio dell'accordo di rinnovo dove “sicurezza” e “contrattazione aziendale” trovano il punto di più evidente circolarità.

Spunti applicativi

Le linee direttrici dell'accordo di rinnovo  - considerata la trasversalità della materia di intervento (la sicurezza) e la adattabilità del metodo applicativo (la contrattazione aziendale) - possono essere di ispirazione in tutti i settori, non solo quello chimico-farmaceutico.

Una solida contrattazione aziendale, ritagliata sulla base degli specifiche peculiarità dell'impresa e della propria forza lavoro, potrebbe prevedere, ad esempio:

  • la mappatura di nuove mansioni e delle associate competenze, con contestuale obbligo delle imprese alla formazione continua, con l'obiettivo della polivalenza dei lavoratori (e, dunque, una responsabile e predeterminata mobilità orizzontale e verticale);
  • la previsione di momenti periodici di incontro impresa/rappresentanze dei lavoratori, allo scopo di aggiornare tale declaratoria e, al contempo, declinarla rispetto alle innovazioni date dalla digilitazzazione delle competenze, così come dall'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale;
  • sul percorso dell'accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria del novembre 2024, la previsione di forme obbligatorie di retribuzione variabile, quale strumento di azione positiva per il contrasto alla discriminazione di genere;
  • fissate le precedenti coordinate e in prospettiva più allargata, l'avvio del percorso di adeguamento per accogliere tempestivamente le novità introdotte dalla Direttiva UE 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
  • l'attivazione di canali di informazione (concertati ex ante tra impresa e sindacato) per salvaguardare una costante repressione delle violenze di genere sul luogo di lavoro, così come momenti di imprescindibile confronto per l'attivazione di ragionevoli accomodamenti (destinati al personale con disabilità, originaria o sopravvenuta).

Si tratta solo di alcuni dei punti maggiormente salienti delle nuove sfide del lavoro, che vedono nella sicurezza del lavoratore (fisica, psichica ed economica) il proprio baricentro e nella contrattazione aziendale il proprio strumento di attuazione.

Fonte: Accordo di rinnovo CCNL Chimico Farmaceutico del 15 aprile 2025 

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