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martedì 29/07/2025 • 06:00

Fisco DALLA COMMISSIONE UE

IVA: al via la consultazione pubblica su agenzie di viaggio e trasporto passeggeri

Il MEF informa che il 24 luglio 2025 la Commissione UE ha avviato una consultazione pubblica in merito alla revisione del regime speciale IVA per le agenzie di viaggio e delle norme in materia di  IVA sul trasporto passeggeri. I soggetti interessati potranno partecipare all'iniziativa fino al 16 ottobre 2025.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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La Commissione UE ha avviato una consultazione pubblica della durata di 12 settimane al fine di raccogliere osservazioni e contributi da parte di imprese, autorità nazionali e cittadini in merito alla revisione delle norme in materia di IVA nei settori del turismo e dei viaggi.

La consultazione si concentra su due aspetti chiave:

  • il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio;
  • l'IVA sul trasporto di passeggeri.

I soggetti interessati possono partecipare all'iniziativa, a partire dal 24 luglio 2025 e sino al 16 ottobre 2025, attraverso la compilazione di un questionario disponibile in tutte le lingue ufficiali della UE sulla piattaforma “Have Your Say” della Commissione europea.

I pareri espressi dai partecipanti contribuiranno all'elaborazione della proposta legislativa che la Commissione europea intende presentare entro la fine dell'anno 2026.

Con specifico riguardo al regime speciale delle agenzie di viaggio, anche nell'ottica della consultazione pubblica, è utile mettere in luce i principali profili di contrasto che emergono dal raffronto tra la disciplina italiana e quella comunitaria di riferimento.

Determinazione del “margine” per le agenzie di viaggio

Un primo profilo di disallineamento è relativo alla modalità di determinazione del margine.

L'art. 308 Dir. 2006/112/CE non prevede alcuna possibilità di determinare globalmente la base imponibile del margine di profitto delle agenzie di viaggio (sent. 8 febbraio 2018, causa C‑380/16).

Tale norma, infatti, stabilisce che, per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio, è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 226, punto 8), il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

L'art. 318 Dir. 2006/112/CE consente, nell'ambito del regime speciale applicabile nel settore dei beni d'occasione, degli oggetti d'arte, da collezione o antiquariato, di determinare la base imponibile in maniera globale, precisando però che tale disposizione riguarda solo alcuni ambiti, che non comprendono quello delle agenzie di viaggio (sent. 8 febbraio 2018, causa C‑380/16, cit.).

Di conseguenza, la determinazione della base imponibile in quest'ultimo settore deve essere effettuata su base individuale, secondo il sistema previsto dall'art. 73 Dir. 2006/112/CE e non globalmente (sent. 27 gennaio 2021, causa C-787/19).

È alla luce di tali considerazioni che la Corte di giustizia UE ha dichiarato illegittima la normativa austriaca, laddove consente di determinare l'IVA, in capo alle agenzie di viaggio, globalmente, per gruppi di servizi o per l'insieme dei servizi forniti durante un determinato periodo fiscale.

Nella disciplina italiana, il margine delle agenzie di viaggio è determinato con il metodo globale, vale a dire in riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel mese o trimestre di riferimento ed è previsto che, qualora l'ammontare dei costi registrati nel mese/trimestre precedente, relativi alle operazioni effettuate mei confronti dei viaggiatori all'interno dell'Unione, risulti superiore all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili dello stesso periodo, l'eccedenza è computata in aumento dei costi registrati nel mese/trimestre successivo. Se tale eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo sia computato nelle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo (art. 6 c. 1 DM 340/99).

Tale metodo, la cui applicazione è confermata dalla stessa Amministrazione finanziaria (si vedano le istruzioni al modello di dichiarazione IVA, appendice), si pone pertanto in contrasto con la disciplina comunitaria, come interpretata dai giudici dell'Unione.

Rilevanza ai fini IVA degli acconti nel regime speciale

Un secondo profilo di disallineamento è relativo alla rilevanza impositiva degli acconti.

L'art. 308 Dir. 2006/112/CE dispone, infatti, che, per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio, è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

Secondo la Corte UE, le norme sul fatto generatore e sull'esigibilità dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dettate in particolare dagli artt. 63 e 65 Dir. 2006/112/CE, restano applicabili alle operazioni che rientrano nell'ambito del regime speciale delle agenzie di viaggio (sent. 19 dicembre 2018, causa C-422/17).

Affinché l'IVA diventi esigibile in caso di pagamento di acconti è necessario che siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, ossia della futura prestazione, e quindi, in particolare, che al momento del versamento dell'acconto i servizi siano individuati con precisione.

L'art. 74-ter c. 7 DPR 633/72 considera, quale momento impositivo delle operazioni alle quali si applica il particolare sistema di determinazione dell'IVA per le agenzie di viaggio, il pagamento integrale del corrispettivo e, comunque, se antecedente, la data di inizio del viaggio o del soggiorno.

È da ritenere che il viaggio o il soggiorno si consideri iniziato nel momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).

Attesa la precisa formulazione della norma, l'eventuale pagamento di acconti, effettuati dal cliente, così come l'emissione della fattura da parte dell'agenzia di viaggi, non determina il sorgere dell'obbligazione tributaria, la cui nascita resta esclusivamente subordinata alle suddette circostanze dell'integrale pagamento del corrispettivo e dell'inizio del viaggio, come espressamente sancito dall'art. 1 c. 6 DM 340/99 (CM 24 dicembre 1997 n. 328/E e CM 24 giugno 1980 n. 30/E).

Applicazione del regime speciale ai servizi singoli

Un terzo profilo di disallineamento riguarda l'applicazione del regime speciale ai servizi turistici singoli.

Gli artt. 306 e ss. Dir. 2006/112/CE, nel disciplinare il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio, non fanno alcun riferimento al concetto di “pacchetto turistico”, inteso come combinazione di più servizi turistici resi da terzi al viaggiatore.

In base all'elaborazione della giurisprudenza della Corte, i servizi resi dall'agenzia di viaggio rientrano nel regime speciale solo se relativi ad un viaggio, con la conseguenza che, se il servizio reso non è accompagnato da un servizio turistico, ad esso non può applicarsi il regime speciale.

A questo riguardo, nella sentenza 9 dicembre 2010, causa C-31/10 è stata esclusa l'applicazione del regime speciale per la vendita di singoli biglietti d'ingresso all'opera da parte dell'agenzia di viaggio, senza fornitura di una prestazione di viaggio, in quanto si determinerebbe un fenomeno di distorsione della concorrenza, tenuto conto che la stessa attività sarebbe assoggettata ad imposta in maniera diversa a seconda che l'operatore economico sia o meno un'agenzia di viaggio.

La finalità del regime speciale è confermata dalla sentenza 1° marzo 2012, causa C-220/11, riguardante una società di trasporto di persone che utilizza i propri pullman per fornire alle agenzie di viaggio servizi di trasporto.

Secondo la Corte, la circostanza che i predetti servizi non includano la prestazione di alloggio non è sufficiente per escluderli dall'ambito di applicazione del regime speciale, il quale esige, tuttavia, che il servizio di trasporto non si riduca ad una prestazione unica e che comprenda, oltre al trasporto, altre prestazioni, quali le informazioni ed i consigli riguardanti le diverse possibilità di scelta per le vacanze e la prenotazione del viaggio in pullman.

Nella disciplina italiana, le agenzie di viaggio applicano il regime speciale per l'organizzazione e la vendita in proprio o tramite mandatari con rappresentanza di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi verso il pagamento di un corrispettivo unitario.

Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio relative a prestazioni di servizi turistici resi da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici, l'imposta si applica con il regime speciale se i predetti servizi turistici sono precedentemente acquisiti nella disponibilità dell'agenzia di viaggio (art. 74-ter c. 5-bis DPR 633/72).

Pertanto, anche i servizi singoli rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici qualora siano resi da altri soggetti e siano stati acquisiti nella disponibilità dell'agenzia di viaggio prima della specifica richiesta del cliente, come confermato anche dall'art. 1 c. 3 DM 30 luglio 1999 n. 340, il quale precisa che il regime speciale trova applicazione quando i servizi turistici non riconducibili ai pacchetti turistici siano resi da altri soggetti e acquisiti nella disponibilità dell'agenzia di viaggio anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore.

La normativa di riferimento, quindi, non richiede che l'agenzia di viaggio abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell'agenzia di viaggio, anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore (si veda, da ultimo, Risp. AE 21 marzo 2025 n. 80).

Fonte: Consultazione pubblica Comm. UE 24 luglio 2025

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