lunedì 05/05/2025 • 06:00
Tra le vertenze sollevate nel 2024 avanti la CGUE, alcune riguardano il regime speciale IVA per le agenzie di viaggi. Nel dettaglio, i viaggi organizzati da un professionista possono essere considerati operazioni effettuate da un'agenzia di viaggi?
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I viaggi organizzati da un professionista possono essere considerati operazioni effettuate da un'agenzia di viaggi? Nel regime speciale IVA per le agenzie di viaggio, il margine su cui calcolare la base imponibile può essere negativo? Se sì, tale margine negativo può dare diritto al rimborso?
Queste alcune delle domande pregiudiziali sollevate nel 2024 avanti la Corte di giustizia UE.
Regime speciale IVA: agenzie di viaggio
Una Corte tributaria tedesca ha chiesto alla Corte di Giustizia (CGUE) di pronunciarsi se i “viaggi organizzati dal professionista fuori dai locali dell'impresa” ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 85/577/CEE debbano essere considerati “operazioni effettuate dall'agenzia di viaggi in relazione ad un determinato viaggio” ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 77/388/CEE?
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il regime speciale delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 26 della direttiva 77/388/CEE debba applicarsi anche se il margine valido come base imponibile ai sensi della terza frase dell'articolo 26, paragrafo 2, è negativo perché i costi effettivi sono superiori all'importo totale, IVA esclusa dovuto dal viaggiatore.
In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, se l'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 77/388/CEE debba applicarsi al margine valido come base imponibile ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, terza frase, della stessa direttiva, anche se il margine è negativo, con la conseguenza che un margine negativo dà luogo a un rimborso a favore del soggetto passivo.
Certamente la causa può interessare anche l'Italia, in cui il regime speciale per le agenzie di viaggio è contenuto nell'articolo 74-ter DPR 633/72.
Nel regime speciale previsto per gli operatori turistici, per effetto dell'articolo 6 del D.M. 30 luglio 1999, l'imposta si determina applicando l'aliquota ordinaria sulla differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto dei beni e servizi erogati da fornitori terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.
Per l'imposta da calcolare sulla base imponibile, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:
In Italia è altresì previsto che, se in sede di compilazione della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo risulta superiore all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, ossia se risulta un margine negativo, “l'eccedenza di costo” è computata in aumento dei costi registrati nel periodo (mese, trimestre o anno) successivo.
Osservazioni
I viaggi organizzati da un professionista possono essere considerati operazioni effettuate da un'agenzia di viaggi? Nel regime speciale IVA per le agenzie di viaggio, il margine su cui calcolare la base imponibile può essere negativo? Se sì, tale margine negativo può dare diritto al rimborso? Per poter rispondere al quesito non resta che attendere la pronuncia della Corte per comprendere se il margine di un'agenzia di viaggi possa essere negativo e se tale margine negativo può dare diritto al rimborso a favore del soggetto passivo.
La causa è stata rubricata con il numero C-565/24 e interessa l'articolo 74-ter DPR 633/72.
Vai allo speciale "Focus giurisprudenza IVA" di Renato Portale. Troverai il commento sulle vertenze IVA sollevate avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 2024. |
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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