giovedì 24/07/2025 • 14:46
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 24 luglio 2025 n. 193, ha chiarito che l'autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela, nella pianificazione di attività di marketing e l'autorizzazione di prezzi e sconti rendono qualificante il ruolo esercitato dalla stabile organizzazione nella finalizzazione di operazioni commerciali riguardanti i prodotti della casa madre.
redazione Memento
Con la risposta n. 193 del 24 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di intervento della stabile organizzazione per stabilire se essa assuma, con riferimento a ciascuna operazione commerciale riguardante prodotti della casa madre, lo status di debitrice di imposta. L'autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela, la discrezionalità nella pianificazione di attività di marketing e l'autorizzazione di prezzi e sconti rendono qualificante il ruolo esercitato dalla stabile organizzazione nella finalizzazione delle predette operazioni.
La stabile organizzazione, pur non avendo una autonomia giuridica distinta dalla casa madre, assume una soggettività propria per le operazioni attive e passive, ad essa direttamente imputabili, poste in essere nei confronti di soggetti terzi (art. 7 DPR 633/72).
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti (art. 17 c. 2 DPR 633/72).
Ai sensi dell'art. 192bis Dir. 2006/112/CE, quando un soggetto passivo effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro in cui ha una stabile organizzazione e tale stabile organizzazione non interviene nella cessione/prestazione, il soggetto passivo è considerato non stabilito in tale Stato membro.
L'art. 53 Reg. UE 282/2011 individua due condizioni in presenza delle quali può ritenersi che la stabile organizzazione intervenga in una operazione commerciale ai sensi del citato art. 192bis:
i) la stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo risulta ''caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa'';
ii) ''se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione''.
Tale valutazione non può essere ancorata ad elementi astratti e predefiniti richiedendo, piuttosto, un attento vaglio circa l'effettività e la portata dell'intervento della stabile organizzazione per stabilire se essa assuma, con riferimento a ciascuna operazione, lo status di debitrice di imposta.
Riguardo alla fattispecie in esame e, in particolare, alle operazioni di cessione dei prodotti, di proprietà della Casa madre, effettuate nei confronti di clienti italiani, si ritiene qualificante il ruolo esercitato dalla stabile organizzazione italiana nella finalizzazione delle predette operazioni commerciali di vendita (es. autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela, discrezionalità nella pianificazione di attività di marketing, autorizzazione di prezzi e sconti).
Sussistendo, pertanto, la condizione della partecipazione della stabile organizzazione italiana alle operazioni di vendita in esame, essa effettuerà un acquisto intracomunitario nei confronti della Casa madre e adempirà i relativi obblighi impositivi mediante il meccanismo del reverse charge. La stabile organizzazione italiana provvederà a: i) integrare e registrare le fatture di vendita emesse dalla Casa madre ed eseguire gli adempimenti relativi alla compilazione e presentazione dei modelli Intrastat; ii) emettere fatture elettroniche per le cessioni domestiche effettuate nei confronti degli acquirenti finali dei beni inviati direttamente in Italia dalla Casa madre.
È necessario tenere distinte dette operazioni da quelle riferite alla partita Iva della stabile organizzazione italiana, annotandole separatamente nei registri Iva e in un apposito modulo della dichiarazione annuale.
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- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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