mercoledì 09/04/2025 • 12:08
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 9 aprile 2025 n. 93, ha chiarito che gli interessi corrisposti sui finanziamenti da una SIIQ (società di investimento immobiliare quotata)alla sua controllante con sede all'estero possono beneficiare dell'esenzione dalle ritenute.
redazione Memento
Con la risposta n. 93 del 9 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi corrisposti sui finanziamenti da una SIIQ alla sua controllante con sede in Lussemburgo possono beneficiare dell'esenzione dalle ritenute di cui all'art. 26 DPR 600/73.
Si ricorda che l'art. 26 DPR 600/73 prevede un regime di esenzione in recepimento della Dir. 2003/49/CE (c.d. direttiva interessi e canoni), che disciplina il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate appartenenti a Stati membri diversi, con l'obiettivo di assicurare una tassazione equa per le società consociate in perimetro e di evitare lo scenario di una doppia imposizione a carico delle stesse.
Nel dettaglio, gli interessi e i canoni sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al c. 4 lett. a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.
Come chiarito nella Circ. AE 31 gennaio 2008 n. 8/E, non è possibile per l'intermediario applicare le disposizioni di cui all'art. 27ter c. 6 DPR 600/73 concernenti l'esenzione prevista dall'art. 27bis DPR 600/73 per gli utili corrisposti da società figlie italiane a società madri che rientrino nell'ambito applicativo della Dir. 435/90/CEE, rifusa nella Dir. 2011/96/UE (c.d. direttiva madre-figlia).
I dividendi corrisposti dalle SIIQ, o dalle SIINQ, a società residenti in uno Stato membro UE o dello SEE relativi ad utili della gestione esente non possono fruire del regime di esonero da ritenuta, previsto dall'art. 27bis DPR 600/73 per i dividendi distribuiti a soggetti non residenti in attuazione della direttiva madre-figlia. Analoga disposizione di esclusione non è, invece, prevista in relazione all'applicazione del regime di esenzione sugli interessi di cui alla direttiva interessi e canoni.
Nel caso di specie, l'istante è una società residente ai fini fiscali in Italia soggetta al regime previsto per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) in base al quale il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite dall'art. 1 c. 134-136 L. 296/2006.
La SIIQ è controllata da una società di diritto lussemburghese, residente ai fini fiscali in Lussemburgo.
La controllante ha concluso con la SIIQ due distinti contratti di finanziamento che prevedono la corresponsione di interessi.
Si ritiene che le SIIQ rientrino tra le società di cui alla lett. a) c. 1 art. 26 quater DPR 600/73 e che gli interessi corrisposti sui finanziamenti ricevuti possano beneficiare dell'esenzione dalle ritenute.
Fonte: Risp. AE 9 aprile 2025 n. 93
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Maurizio Maraglino Misciagna
- Dottore commercialista e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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