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venerdì 25/07/2025 • 06:00

Fisco DAL 1° AL 31 AGOSTO 2025

Sospensione estiva dei termini processuali: cosa cambia con la Riforma fiscale

Nel 2025 la sospensione feriale torna ad applicarsi dal 1° al 31 agosto per i termini processuali e per diversi adempimenti. Il D.Lgs. 1/2024 conferma l'esclusione della sospensione per i procedimenti automatizzati e rafforza l'orientamento sull'irrilevanza della notifica a ridosso della pausa estiva. Eliminata la proroga Covid e confermata l'esclusione della sospensione per lo schema d'atto.

di Emiliano Covino - Avvocato cassazionista, Professore aggiunto Unitus, Ricercatore Tor Vergata

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Torna la consueta “tregua estiva” degli adempimenti fiscali

Anche per il 2025 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali e amministrativi prevista dall'art. 1 L. 742/69, che dispone l'interruzione di tutti i termini dal 1° al 31 agosto, con riferimento ai giudizi civili, amministrativi e tributari. I giorni di sospensione non si computano ai fini del calcolo del termine perentorio entro il quale va compiuto un determinato atto o adempimento processuale.

La sospensione feriale dei termini processuali, disciplinata dalla L. 742/69, resta applicabile anche nel 2025 dal 1° al 31 agosto per i giudizi civili, amministrativi e tributari. Questo significa che il termine per impugnare un atto o per il compimento di atti processuali è interrotto nel periodo indicato e riprende a decorrere dal 1° settembre. Nessuna modifica è intervenuta su questo punto: la sospensione processuale continua a rappresentare una tutela rilevante per i contribuenti.

Il punto sull'accertamento e la fine della proroga Covid

Una novità di rilievo per il 2025 riguarda la cessazione degli effetti della proroga straordinaria di 85 giorni introdotta per l'emergenza Covid dal DL 18/2020 (art. 67) e confermata da successive proroghe. Il Governo, con il decreto approvato il 4 giugno 2025, ha escluso la sua ulteriore applicabilità: per gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2019 e successivi non si applica alcun differimento.

La decadenza torna quindi ai termini ordinari:

  • per le dichiarazioni omesse 2017, la scadenza è al 31 dicembre 2025;
  • per le dichiarazioni omesse 2018, al 31 dicembre 2026;
  • per le rettifiche 2019, il termine resta il 31 dicembre 2025 senza proroghe.

Lo schema d'atto: escluso dalla sospensione feriale

La principale novità in materia di accertamenti fiscali del biennio 2024-2025 è sicuramente l'obbligo di schema d'atto introdotto dal D.Lgs. 219/2023, al fine di rafforzare il contraddittorio endoprocedimentale attraverso l'emanazione di una "bozza motivata" dell'avviso di accertamento, finalizzata ad anticipare le posizioni dell'agenzia delle entrate. Il contribuente può rispondere entro 60 giorni con osservazioni o aderire alla proposta dell'Ufficio.

Le difese del contribuente avverso uno schema d'atto ripropongono le complicazioni interpretative connesse alla distinzione tra termini amministrativi e ai termini processuali, confermando che per i primi non si applica la sospensione generale del mese di agosto. Era un problema che si era posto anche con la sospensione di 90 giorni per l'accertamento con adesione che inizialmente non si sospendeva nel mese di agosto, almeno prima della modifica espressa dell'art. 7 quater c. 18 DL 193/2016 - che espressamente ha previsto la cumulabilità tra la sospensione dei termini da adesione e quella feriale). In sintesi, secondo l'interpretazione attuale l'impugnazione di un avviso di accertamento o di una cartella è soggetta alla sospensione feriale (il termine si ferma ad agosto), la risposta a uno schema d'atto non lo è.

Essendo un adempimento stragiudiziale, appare corretta la posizione presa dalla Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E, secondo cui lo schema d'atto non è impugnabile (essendo noto proprio per ampliare un contraddittorio amministrativo e non giudiziario) e non è soggetto alla sospensione feriale: la tempistica che onera il contribuente a proporre controdeduzioni non si ferma nel periodo di agosto. Invece, la produzione dei documenti richiesti è sospesa dal 1° agosto al 4 settembre (ex art. 37 c. 11-bis DL 223/2006), Come avveniva negli anni precedenti.

Adempimenti fiscali: cosa resta escluso dalla sospensione

Il D.Lgs. 1/2024 ha consolidato, sul piano normativo, l'orientamento già espresso dalla prassi amministrativa, in particolare dalla Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17/E, secondo cui la sospensione feriale non si applica agli atti automatizzati emessi dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'esclusione riguarda gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatizzati (ex art. 36-bis DPR 600/73) e controlli formali (ex art. 36-ter), nonché le comunicazioni relative alla liquidazione automatica dell'IVA.

Tali atti, pur non avendo natura strettamente contenziosa, producono effetti vincolanti e impongono obblighi di pagamento entro termini prestabiliti, che continuano a decorrere anche durante il mese di agosto. La ratio dell'esclusione risiede nella natura non giurisdizionale di questi atti, che non attivano un contraddittorio contenzioso in senso stretto ma si configurano come semplici comunicazioni di irregolarità a cui il contribuente può aderire versando quanto richiesto o formulando osservazioni entro il termine indicato.

La codificazione della prassi in norma positiva ha dunque reso vincolante una distinzione già operativa: mentre gli atti che attivano una dialettica processuale con l'Amministrazione beneficiano della sospensione dei termini, quelli che si limitano a comunicare esiti di automatismi informatici o verifiche documentali restano soggetti a decorrenza ordinaria, anche nel periodo feriale. Ne consegue che, anche nel 2025, i contribuenti destinatari di tali atti dovranno adempiere alle richieste in essi contenute senza poter invocare la sospensione estiva dei termini.

In sintesi, il D.Lgs. 1/2024 ha consolidato l'esclusione dalla sospensione feriale dei termini per gli atti automatizzati, tra cui:

  • avvisi bonari ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73;
  • controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/73;
  • liquidazioni IVA automatizzate.

Tempistica dei pagamenti in periodo feriale: cosa cambia nel 2025

Anche nel 2025, la sospensione feriale dei versamenti fiscali conserva la struttura consolidata, ma richiede attenzione alle specifiche tipologie di pagamento.

Pagamenti previsti tra 1° e 20 agosto
Nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, i versamenti fiscali e contributivi tramite F24 (incluse ritenute e contributi INPS) possono essere effettuati entro il 20 agosto senza l'applicazione di sanzioni o interessi — grazie all'art. 37 c. 11-bis DL 223/2006. Il rinvio è automatico: se la scadenza cade in questi giorni, la scadenza è spostata al 20 agosto (o a data successiva utile, se il 20 è festivo).

Cartelle esattoriali e avvisi esecutivi
Al contrario, per cartelle esattoriali o avvisi di accertamento esecutivi non si applica alcuna sospensione: i termini di pagamento restano pienamente operativi anche in agosto. La decorrenza del termine non subisce interruzioni, generando un rischio di decadenza se il contribuente non risponde entro il termine previsto .

Avvisi bonari e lettere di compliance
Gli atti derivanti da controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/73) o controlli formali (art. 36-ter) sono oggetto di una disciplina ibrida:

  • dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il termine di 60 giorni per adesione o pagamento dell'avviso bonario, a seguito del D.Lgs. 108/2024 — norma che ha esteso il limite originario di 30 giorni;
  • tuttavia, i termini di pagamento e risposta per tali avvisi sono sospesi tra il 1° agosto e il 4 settembre (secondo l'art. 7-quater c. 17 DL 193/2016).

In pratica, se l'avviso arriva a fine luglio con scadenza a fine agosto, il computo dei 60 giorni si interrompe al 1° agosto e riprende il 5 settembre.

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