giovedì 03/07/2025 • 06:00
L'ulteriore sospensione degli 85 giorni prevista dal DL Cura Italia non si applica al termine per l'emissione degli atti impositivi. Gli accertamenti relativi a imposte il cui termine di decadenza ordinario scadeva il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi entro quella data, anche se la notifica poteva avvenire successivamente, fino al 28 febbraio 2022 (Cass. 30 giugno 2025 n. 17668).
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La questione giuridica risolta dalla sentenza n. 17668/2025
La Cass. 30 giugno 2025 n. 17668 ha posto fine ai dubbi interpretativi circa l'applicabilità della sospensione emergenziale prevista dal DL 18/2020 (art. 67, comma 1) anche al termine per l'emissione degli atti impositivi in scadenza nel 2020. Con questa pronuncia la Suprema Corte interviene in modo risolutivo su una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale e interpretativo: se la sospensione di 85 giorni prevista dal ‘Cura Italia' per gli adempimenti tributari valga anche per il termine di decadenza per l'emissione degli atti impositivi.
Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 in data 11 marzo 2022. Il contribuente aveva eccepito l'intervenuta decadenza, sostenendo che l'atto doveva essere emesso entro il 31 dicembre 2020 e che la sola proroga concessa dal legislatore riguardava il termine per la notifica, non quello per l'emissione. La Suprema Corte ha confermato le decisioni di merito, ritenendo tardiva l'attività dell'Ufficio, Che invece invocava l'ulteriore proroga di 85 giorni per la notifica.
Il principio di diritto espresso dalla Corte
In tema di accertamento tributario, per gli atti il cui term...
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Francesco Verderosa
- Dottore Commercialista, Tributarista, PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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