X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Superbonus
  • Bonus edilizi
Altro

lunedì 28/07/2025 • 06:00

Caso Risolto BONUS EDILIZI

Annullamento Superbonus: validità titolo edilizio e controlli Agenzia Entrate

Il provvedimento di annullamento delle opzioni Superbonus da parte dell'Agenzia delle Entrate è legittimo se mancano titolo edilizio valido e asseverazione sismica. Tali atti sono impugnabili davanti al giudice tributario, che valuta sia i profili di rischio antifrode, sia il rispetto delle garanzie procedimentali.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

La contribuente aveva trasmesso, per il tramite del proprio intermediario, la comunicazione dell'opzione per interventi edilizi e Superbonus relativi al contributo sotto forma di sconto in fattura per un importo complessivo di spesa pari a circa 128 mila euro per le unità immobiliari del condominio minimo.

A seguito di tale comunicazione e dell'invito dell'Ufficio ad integrare la documentazione presentata, l'Agenzia effettuava un sopralluogo e, in seguito, procedeva all'annullamento delle citate comunicazioni. Avverso tal provvedimento, parte ricorrente contestava la violazione dell'art. 122-bis DL 34/2020 per assoluta assenza di profili di rischio antifrode, nonché la violazione degli artt. 7 e 10 Statuto dei diritti del contribuente, considerato che l'Ufficio aveva proceduto all'annullamento delle comunicazioni senza fornire chiarimenti e illustrarne adeguatamente le ragioni.

Costituendosi in giudizio, il Fisco sosteneva (invece) di aver proceduto a bloccare la richiesta avanzata dalla parte ricorrente per evidente incongruenza dei dati catastali riportati rispetto a quelli indicati in dichiarazione, per omessa produzione dell'asseverazione relativa al rischio sismico e per la mancanza del titolo abitativo al momento della data di inizio dei lavori. L'Ufficio, pertanto, riteneva il credito non spettante e insisteva per il rigetto del ricorso.

Gli atti impugnabili

L'atto del diniego o revoca di agevolazioni, di cui all'art. 19 lett. h) D.Lgs. 546/92 è impugnabile. Invero, può essere contestato, dinanzi al giudice tributario, il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate annulla le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura Superbonus ai sensi dell'art. 121 DL 34/2020, trattandosi di revoca di agevolazione. Inoltre, come sostenuto in giurisprudenza, anche “le sospensioni automatizzate” possono essere oggetto di contestazione da parte del contribuente che, quindi, può chiedere conto all'Agenzia delle ragioni del suo intervento (CGT Reggio Emilia 13 febbraio 2025, n. 44).

La comunicazione di esercizio dell'opzione alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate ha un potere di controllo preventivo sulle comunicazioni con cui i contribuenti optano per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione. Difatti, entro cinque giorni dall'invio di tali comunicazioni, l'Agenzia può infatti sospenderne gli effetti fino a 30 giorni qualora emergano specifici profili di rischio fiscali. Pertanto, la possibilità riconosciuta ai contribuenti di optare per la cessione del credito d'imposta originato da interventi di recupero edilizio o di efficientamento energetico o, viceversa, per l'applicazione di uno sconto sulla fattura trasmessa dal fornitore, è subordinata all'invio di una comunicazione di esercizio dell'opzione alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione, che va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, per il tramite di un professionista incaricato. Tale manifestazione di volontà del contribuente è sottoposta a controlli preventivi da parte dell'Agenzia, i quali possono sfociare in un atto che nega l'efficacia della comunicazione, impedendo, di fatto, che il contribuente possa usufruire dell'opzione da lui esercitata.

I profili di rischio

L'art. 122-bis DL 34/2020, attribuisce in capo all'Agenzia delle Entrate il potere di disporre la sospensione delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura laddove esse presentino un profilo di rischio frode. I profili di rischio sono individuati, ai sensi dell'articolo sopra menzionato, facendo riferimento ai seguenti criteri:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
  • dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni citate.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1 (art. 122-bis), la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Il ragionamento del giudice (CGT Reggio Calabria 9 giugno 2025 n. 4390)

Preliminarmente, i giudici ammetto la possibilità di impugnare il provvedimento (comunicazione di diniego) innanzi al giudice Tributario. Quanto al merito della vicenda, a seguito dell'istruttoria di causa era emerso che la SCIA (titolo edilizio) era stata trasmessa dal condominio nel 2018, mentre il momento dell'avvio dell'intervento edilizio era stato eseguito nell'anno 2023. A tal proposito, giova ricordare che la validità della SCIA, ai sensi del DL 21/2022, non è suscettibile di proroga automatica ed ha validità - ai sensi dell'art. 10-septies DL 21/2022 - di 30 mesi, prorogata a 36 per effetto della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe. Secondo i giudici, tale circostanza era dirimente in quanto l'insussistenza del titolo edilizio costituiva un elemento preclusivo ai fini dell'accesso al Superbonus e, infatti, la mancata proroga della SCIA rappresentava la carenza di uno dei requisiti previsti ex lege per il contenimento delle frodi fiscali. Oltre a ciò, la documentazione era carente dell'asseverazione del rischio sismico, la cui mancanza precludeva la possibilità di ottenere la detrazione fiscale.

In conclusione, era corretto l'operato del Fisco (annullamento delle opzioni comunicate dalla contribuente) e, di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.

LA SOLUZIONE 

La mancata validità del titolo edilizio e l’assenza dell’asseverazione sismica costituiscono motivi legittimi di annullamento dell’agevolazione. In tal caso, il contribuente può impugnare, dinanzi al giudice tributario, il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate annulla le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura Superbonus.

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”