mercoledì 23/07/2025 • 13:30
La Ragioneria Generale dello Stato chiarisce che sulla piattaforma FAD l’anno indicato accanto ai corsi rappresenta quello in cui è possibile maturare il credito formativo. Ogni corso permette di acquisire il credito una sola volta nell’anno di prima fruizione durante il triennio formativo. I revisori legali devono rispettare obblighi annuali e triennali di formazione continua.
redazione Memento
La Ragioneria Generale dello Stato, con una news pubblicata sul proprio sito istituzionale, sezione revisione legale, fornisce un chiarimento sulla visualizzazione dei crediti formativi sulla piattaforma FAD.
In particolare, informa gli utenti che la dicitura dell'anno (“2025”) presente accanto al titolo dei corsi disponibili sulla piattaforma non indica l'anno di realizzazione del corso, bensì l'anno in cui è possibile maturare il credito formativo seguendo quel corso.
Si ricorda inoltre che, nell'ambito del triennio formativo (2023–2025), il credito formativo si matura una sola volta per ciascun corso nell'anno in cui esso viene fruito per la prima volta. La successiva fruizione dello stesso corso in annualità diverse all'interno dello stesso triennio non comporta la maturazione di ulteriori crediti.
Per poter visualizzare correttamente i corsi che consentono di maturare crediti nell'anno in corso, è necessario selezionare “Sì” nel filtro “Crediti maturabili” nella ricerca all'interno del catalogo corsi della piattaforma FAD. In questo modo, l'elenco dei corsi proposto conterrà solo quelli validi ai fini della maturazione del credito nell'anno in corso.
Come noto, i revisori iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua che consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.
Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il periodo di formazione continua è triennale e l'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.
L'attività di formazione continua può essere svolta:
a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.
Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art 24 D.Lgs. 39/2010.
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- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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