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Il DM n. 95 del 9 luglio 2025 che ha recepito il “Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” sottoscritto da diverse organizzazioni sindacali e datoriali, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sul tema, infatti, le principali OOSS hanno stipulato un Accordo Interconfederale contenente un Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro al fine di garantire una applicazione omogenea di tali misure.

Oneri datoriali

I datori di lavoro devono trasmettere alla sede INPS territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del Protocollo, che prevedono l'erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Dunque, fermo restando l'obbligo di dare completa attuazione alla disciplina in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, i datori di lavoro devono riferirsi agli accordi attuativi del Protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l'esposizione ad alte temperature, nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

Temi d'intervento individuati nel Protocollo

I tavoli contrattuali citati potranno intervenire anche su temi come: 

  • informazione/formazione;
  • sorveglianza sanitaria;
  • abbigliamento/indumenti/DPI;
  • riorganizzazione turni e orari di lavoro.

In relazione all'adozione degli accordi attuativi del Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall'INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Aggiornamento e supporto al Protocollo

Nell'ambito della verifica dell'applicazione dell'attuazione delle indicazioni previste nel Protocollo viene stabilito che le parti si incontrino periodicamente e, comunque, entro 6 mesi dalla sottoscrizione.

Fonte: DM 9 luglio 2025 n. 95

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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