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giovedì 03/07/2025 • 06:00

Lavoro SALUTE E SICUREZZA

Emergenza caldo: firmato il protocollo tra Ministero del Lavoro e parti sociali

Informazione/formazione, sorveglianza sanitaria, DPI e riorganizzazione orari sono i quattro punti fondamentali del protocollo d'intesa siglato il 2 luglio 2025 dal Ministero del Lavoro e le parti sociali per far fronte all'emergenza caldo: 

di Marianna Russo - Ricercatrice di diritto del lavoro

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Il 2 luglio 2025 il Ministro del Lavoro Marina Calderone ha sottoscritto con le parti sociali un importante Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo intende fornire una “cornice di buone prassi, percorsi di intervento e misure condivise” in modo da tutelare nel miglior modo possibile non soltanto le lavoratrici e i lavoratori, ma anche gli studenti in PCTO o nelle altre forme di istruzione e formazione, che si trovino impegnati nei vari contesti lavorativi.

Le indicazioni fornite dal Protocollo possono rappresentare uno strumento utile per il datore di lavoro, che, nell’ambito della valutazione dei rischi, deve tenere conto anche dell’esposizione al microclima e alla radiazione solare, cercando di predisporre le misure preventive necessarie per minimizzare i rischi per la salute dei lavoratori.

Le aree di intervento del Protocollo

Il Protocollo appena sottoscritto prevede quattro principali aree di intervento, che saranno particolarmente attenzionate nei successivi tavoli di confronto e contrattazione in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici:

  • l’informazione/formazione;
  • la sorveglianza sanitaria;
  • l’abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale;
  • la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro.

Per le imprese che adottino accordi attuativi del Protocollo quadro possono essere previsti criteri di premialità, riconosciuti dall’INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, le parti firmatarie del Protocollo si impegnano ad assicurare ai lavoratori i necessari interventi di tutela, ad esempio quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro causate dalle eccessive temperature: il riferimento è in particolare allo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa.

In effetti sono diverse le Regioni italiane che, in questi giorni, hanno emanato ordinanze di divieto dell'attività lavorativa nelle ore più calde della giornata per i settori più esposti al rischio termico (come l'edilizia e l'agricoltura). In tali Regioni, spetta ai datori di lavoro verificare se la giornata presenta condizioni di alto rischio termico, facendo riferimento al bollettino ufficiale presente sul sito www.salute.gov/caldo.

Cambiamento climatico e aumento del rischio termico

È noto che il cambiamento climatico in atto e il conseguente aumento delle temperature si ripercuotano inevitabilmente anche sui luoghi di lavoro, elevando il rischio termico per i lavoratori. Negli ultimi anni, con mesi estivi ormai caratterizzati da temperature estreme, è necessaria una particolare attenzione nell’organizzazione delle attività produttive in modo da evitare le gravi conseguenze psicofisiche del lavoro svolto in condizioni di calore eccessivo.

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia specialmente per alcuni contesti lavorativi, nei quali sono previste attività da svolgere in ambienti all’aperto (c.d. outdoor); ma il rischio da calore può verificarsi anche negli ambienti indoor, qualora non siano opportunamente isolati e climatizzati.

Le temperature elevate possono anche avere un serio impatto su alcuni materiali e attrezzature, o su sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro, mettendo a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori che vi entrano in contatto. Per questo è importante dedicare la massima attenzione al fenomeno e cercare le soluzioni più opportune per coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Le linee di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni

Le indicazioni fornite dal Protocollo del 2 luglio 2025 si inseriscono infatti in un quadro di generale attenzione rivolta all’emergenza climatica nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Già il 19 giugno scorso la Conferenza Stato-Regioni ha emanato delle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Si tratta di un vademecum di una ventina di pagine, contenente informazioni utili per prevenire lo stress da caldo e da esposizione al sole e fronteggiare tempestivamente le eventuali situazioni rischiose.

Le indicazioni fornite si suddividono in:

  • generali, ossia valide in tutti i settori e per tutte le tipologie di attività;
  • specifiche, in quanto mirate ai settori più rischiosi, di cui vengono prese in esame le peculiarità e, quindi, i principali rischi termici.

La valutazione del rischio termico

Nella parte generale, le linee guida della Conferenza Stato-Regioni presentano i fattori che aumentano il rischio da calore e radiazione solare (ad esempio, esposizione diretta al sole o a temperature elevate, movimento d’aria limitato, attività fisica intensa, basso consumo di liquidi, uso di indumenti pesanti…) e gli effetti sulla salute (dermatite da sudore, crampi da calore, stress da calore e colpo di calore), fornendo indicazioni su come individuare i sintomi e affrontare con prontezza le varie situazioni.

Le linee guida precisano che, mentre il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti esterni, il rischio da calore può verificarsi anche negli ambienti indoor, qualora non siano opportunamente isolati e climatizzati.

Al fine di supportare il datore di lavoro e i soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, la Conferenza Stato-Regioni ha anche fornito una scheda di analisi preliminare alla valutazione del rischio e un elenco di raccomandazioni generali.

Nell’ultima parte del vademecum, la Conferenza Stato-Regioni offre indicazioni specifiche per i settori più esposti al rischio termico, che sono:

  • agricoltura;
  • edilizia;
  • logistica.

Per ogni settore è predisposta una scheda di autovalutazione, che prende in esame le misure preventive adottate e la valutazione del rischio in base allo specifico settore merceologico, in modo da poter offrire un aiuto concreto e mirato nell’organizzazione delle attività produttive nel modo più sicuro e salutare possibile anche in un contesto caratterizzato da temperature elevate.

Fonte: Protocollo 2 luglio 2025 Ministero del Lavoro (bozza);

Linee di indirizzo 19 giugno 2025 Conferenza Regioni e Province autonome

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