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martedì 22/07/2025 • 06:00

Lavoro DALLA CASSAZIONE

Opzione sistema contributivo: dichiarazione scritta all’INPS

La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo va espressa con dichiarazione scritta all'INPS, in quanto la comunicazione Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogarla: lo dichiara la Cassazione nella sentenza 30 giugno 2025 n. 17703.

di Elena Cannone - Avvocato

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Nel caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 17703 del 30 giugno 2025, una società aveva adito l'autorità giudiziaria avverso l'avviso dell'Inps per il “recupero dei contributi da eccedenza del massimale ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995” in riferimento ad un lavoratore - per il quale era stato rilevato il minor versamento - che non aveva formulato direttamente all'INPS l'opzione ex art. 1 c. 23 L. 335/1995.

La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto sull'assunto che l'opzione de quo doveva essere espressamente manifestata dal lavoratore all'INPS, essendo inerente il rapporto previdenziale tra essi intercorrenti. Essa non poteva essere sostituita dalla comunicazione Uniemens effettuata dal datore di lavoro.

Pertanto, in assenza di un valido esercizio del diritto di opzione, non risultava applicabile, a parere dei giudici di merito, il massimale contributivo previsto dall'art. 2 c. 18 L. 335/1995.

Per la cassazione della decisione, proponeva ricorso la società a cui resisteva con controricorso l'INPS.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel formulare la sua decisione, si sofferma sull'art. 1 L. 335/1995 che, nel riformare il sistema pensionistico mediante l'introduzione del metodo di calcolo contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha disciplinato, ai commi 12 e 13, la posizione dei lavoratori che, al 31 dicembre 1995, possedevano già un'anzianità contributiva.

In particolare, il comma 12 si riferisce ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (nonché alle forme sostitutive ed esclusive della stessa) che, a tale data, avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Per costoro, il trattamento pensionistico viene calcolato secondo il principio del pro-rata, con la suddivisione in due quote, cosicché la contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1995 resta assoggettata al sistema retributivo.

Il comma 13 riguarda, invece, i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, prevedendo per essi l'applicazione integrale del sistema retributivo ai fini del calcolo della pensione.

Il comma 23 dell'articolo in questione, qui di rilievo, prevede, al secondo periodo, la facoltà per i lavoratori rientranti nelle previsioni dei commi 12 e 13 (ossia coloro la cui pensione è liquidata, rispettivamente, con il sistema retributivo pro-rata o integralmente retributivo) di optare per la liquidazione dell'intero trattamento pensionistico secondo il sistema contributivo. Ciò, “a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel medesimo sistema contributivo”.

Successivamente, l'art. 2 c. 1 DL 355/2001, convertito con modificazioni dalla L. 417/2001, è intervenuto con norma di interpretazione autentica, chiarendo che tale facoltà è riservata ai soli lavoratori di cui al comma 12 del citato art. 1, ossia coloro con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. Viene precisato che il requisito per l'esercizio dell'opzione è il medesimo: almeno quindici anni di anzianità contributiva complessiva, di cui almeno cinque maturati nel sistema contributivo.

L'opzione per il sistema contributivo, con riferimento agli effetti sul piano dell'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro, è disciplinata dall'art. 2 c. 18 L. 335/1995. Detta disposizione, nella parte qui rilevante, prevede che: “(…) per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile […], con effetto sui periodi contributivi (…) successivi alla data di esercizio dell'opzione”.

È pacifico in atti che il lavoratore fosse in possesso, in astratto, dei requisiti utili per l'esercizio dell'opzione in favore del sistema contributivo, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico futuro.

La questione riguarda, pertanto, esclusivamente la validità dell'opzione espressa con dichiarazione di volontà, indirizzata al datore di lavoro e da questi trasmessa all'INPS attraverso l'ordinaria comunicazione Uniemens.

Requisiti dell'opzione

Secondo la Corte di Cassazione, l'opzione ex art. 1 c. 23, L. 335/1995 configura un atto unilaterale recettizio, mediante il quale il lavoratore manifesta la volontà di preferire, quale criterio di calcolo per la liquidazione della pensione, il sistema contributivo.

Si tratta, in sostanza, di un diritto potestativo riconosciuto al lavoratore, il cui valido esercizio produce effetti immediati nel rapporto previdenziale tra l'assicurato e l'ente previdenziale (INPS), e, in via conseguenziale, nel rapporto contributivo che lega il datore di lavoro al medesimo ente, per la corrispondente previsione di un massimale.

In ragione della rilevanza della scelta, dei suoi effetti anche in ambito pubblicistico e delle esigenze di certezza giuridica che ne derivano, la Corte di Cassazione ritiene che la manifestazione di volontà debba essere redatta in forma scritta e indirizzata all'INPS, nella cui sfera giuridica essa è destinata a produrre i propri effetti ai sensi dell'art. 1334 c.c. Si tratta di oneri proporzionati alla rilevanza dell'atto, funzionali alla sua efficacia giuridica e coerenti - nella parte in cui impongono la forma scritta - con una deroga al principio generale di libertà delle forme.

Ne discende, pertanto, che le modalità formali previste per l'esercizio dell'opzione non possono essere sostituite dalla comunicazione mensile dei flussi Uniemens effettuata dal datore di lavoro.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione elabora il seguente principio di diritto alla luce del quale rigetta il ricorso presentato dalla società

“La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall'interessato all'Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà”.

Fonte: Cass. n. 17703 del 30 giugno 2025

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