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sabato 19/07/2025 • 06:00

Speciali REGISTRO NAZIONALE TERZO SETTORE

ONLUS: criticità della migrazione al RUNTS

Il Decreto ONLUS sarà abrogato dal 1° gennaio 2026, segnando il definitivo superamento di questa forma giuridica a favore delle nuove categorie del Terzo Settore. Restano irrisolte criticità sulle scelte organizzative, sulla documentazione da adeguare e sui controlli pubblici, con migliaia di enti che devono ancora completare la migrazione al RUNTS.

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

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La normativa sulle Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale - acronimo ONLUS - ha segnato, a suo tempo, una tappa decisiva per la codificazione di un'area importante del non profit.

Il D.Lgs. 460/97 (“decreto ONLUS”) aveva istituito un “elenco”, tenuto dall'amministrazione finanziaria e pertanto finalizzato prevalentemente ai controlli di natura tributaria, sicuramente molto meno rilevante rispetto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il termine ONLUS non si riscontra in nessuna tipologia degli Enti del Terzo Settore, e il decreto ONLUS viene abrogato con effetto dal 1° gennaio 2026 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025), data finalmente stabilita in modo univoco dal DL 84/2025, dopo alcuni anni della disciplina transitoria ancorata ad una fantomatica e non necessaria autorizzazione europea.

L'universo delle ONLUS era popolato da 12.400 soggetti, al 10 maggio 2022, data prossima alla operatività del registro del terzo settore, quando questi enti avrebbero potuto iniziare la migrazione, relativamente alla quale l'orizzonte era peraltro remoto, in quanto la scadenza era stata fissata al 31 marzo dell'anno successivo a quello di ottenimento della fantomatica autorizzazione europea. Scadenza che dovrebbe essere ora individuata come 31 marzo 2026.

Nel frattempo era iniziata la migrazione “automatica” delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le quali è prevista una identica categoria negli enti del terzo settore.

L'ultimo elenco delle ONLUS pubblicato dall'Agenzia delle entrate per il 2025 contiene 9274 soggetti: in tre anni solo poco più di 3.000 hanno scelto la sezione del registro alla quale iscriversi. O forse sono anche meno, perché le ONLUS minuscole, costituite ad esempio per sostenere un singolo missionario o un volontario operante nei Paesi in via di sviluppo, hanno deciso di uscire dall'elenco, senza predisporre le pratiche per la migrazione.

In termini quantitativi restano ancora in sospeso tre quarti degli iscritti del 2022, che dovranno, innanzitutto scegliere la sezione alla quale iscriversi, e predisporre tutta la documentazione, in primis l'atto costitutivo con lo statuto coerente con le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, con una rilevante esemplificazione delle clausole inderogabili e di quelle disponibili). La documentazione deve anche comprendere gli ultimi due bilanci, redatti con le regole proprie del terzo settore.

In ogni provincia, presso la relativa amministrazione, è istituito l'ufficio preposto alla tenuta del registro, con il quale è bene prendere tempestivamente contatto, per ottenere un parere preventivo per la verifica della correttezza della documentazione, in quanto l'adeguamento statutario deve essere deliberato dall'assemblea dei soci, ed è quindi opportuno evitare di dover procedere due volte in questo senso, la seconda per rispondere alle osservazioni dell'ufficio del registro. Senza un adeguamento a queste richieste l'iscrizione viene negata.

Tornando alla scelta della sezione cui iscriversi (articolo 46 del codice), è limitata a queste categorie:

  • c) enti filantropici (devono avere personalità giuridica – procedura semplificata ex articolo 22 del codice);
  • d) imprese sociali;
  • g) altri enti del terzo settore.

Per molte ONLUS, quelle cioè strutturate ed organizzate con personale, come potrebbe essere una casa di riposo o un istituto di istruzione, l'impresa sociale sembra quella meglio pertinente. Ma dovrà essere corretto l'art. 10 legge IVA, non ancora in vigore, ma già utilizzato dall'Agenzia delle entrate per negare l'esenzione da questa imposta. Ne parliamo in un prossimo intervento.

Anche per questo motivo sembra che la maggior parte delle ONLUS già iscritte abbia optato per la sezione residuale.

Una rilevante criticità per le ONLUS è quella relativa al controllo da parte degli enti pubblici, in particolare per quelle in cui il comune o un consorzio di comuni nominano di autorità il presidente e, spesso, anche quasi tutto il consiglio di amministrazione.

L'art. 4, co. 2 del codice stabilisce che non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni dei datori di lavoro nonché gli enti soggetti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti.

Questa disposizione non si applica alle associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB (già disciplinate dalla L. 6972/1890), derivanti  dai  processi  di  trasformazione  delle  istituzioni pubbliche di assistenza o  beneficenza,  ai  sensi  del  DPCM 16  febbraio  1990,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990,  e  D.Lgs. 207/2001,  in quanto la nomina da parte della pubblica  amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si configura come  mera  designazione,  intesa  come  espressione  della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi  mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' è  sempre  esclusa  qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

Non c'è nessuna logica per la distinzione operata dalla normativa tra le due categorie di enti, consentendo agli uni e non agli altri di fare riferimento ad una pubblica amministrazione.

Si veda anche la risposta del Ministero del Lavoro 4 marzo 2020, n. 2243: gli enti possono designare un loro rappresentante, che non può essere presidente dell'ETS.

Se non si modifica lo statuto, limitando i poteri dell'ente sovraordinato, l'ente non sarà più né ONLUS, né ETS (articolo 101, co. 8 del codice). Non subirà la perdita del patrimonio incrementale, formatosi nel periodo di qualificazione come ONLUS, se continua l'attività di interesse generale in modo non commerciale (art. 79, co. 2) e senza finalità di lucro.

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