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lunedì 07/07/2025 • 11:30

Speciali EFFETTI SU ETS DOPO IL DL FISCALE

Terzo Settore: piena operatività delle norme fiscali dal 2026

A otto anni dall'approvazione del codice del Terzo Settore, arriva la piena operatività delle norme fiscali di favore per enti non profit, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato. Il DL fiscale sblocca l'applicazione delle disposizioni sospese, restringendo l'autorizzazione UE ai soli titoli di solidarietà. Dal 2026 le agevolazioni previste dal codice entrano in vigore. Lo Speciale di QuotidianoPiù fornisce una interpretazione qualificata di come cambia il regime fiscale degli ETS.

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

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Il nostro Paese si era già dotato nel 2017 (D.Lgs. 117/2017) di un “codice” per il Terzo Settore, cui viene attribuita questa qualifica in quanto si distingue sia dal “primo”, quello di natura pubblica, sia dal “secondo” quello privato.

Il Terzo Settore applica concretamente il principio costituzionale di sussidiarietà, sancito dall'articolo 118, ultimo comma, della nostra legge fondamentale: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In un periodo di ristrettezze finanziarie degli Stati, è indubbio che i costi del Terzo Settore sono inferiori a quelli del pubblico: anni addietro era venuta ad evidenza la bellissima gestione pubblica degli asili di una città dell'Emilia. Peccato che costava il triplo rispetto alla gestione dei non profit.

Ed è proprio la nozione di “attività di interesse generale”, che individua oggettivamente le azioni concrete di questi enti: è la rubrica dell'articolo 5 del codice e dell'articolo 2 del parallelo provvedimento per l'impresa sociale, che porta il numero 112 in pari data, per un errore nella sequenza di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: prima dovrebbe essere numerata la norma di interesse generale, e poi quelle specifiche per un sottosettore.

La piena operatività delle norme per questo importante ambito avrebbe dovuto decorrere dal 23 novembre 2021, quando il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è diventato operativo, ed è avvenuta la migrazione “automatica” delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). Parleremo dopo dei problemi di migrazione per le altre categorie, non dimenticando che solo con l'iscrizione nel registro un ente del Terzo Settore può utilizzare questa denominazione.

Perché abbiamo perso quattro anni?

Ci sono almeno due motivi, che ben avrebbero potuto essere superati: la richiesta dell'autorizzazione europea per alcune norme fiscali di favore e la rivoluzione copernicana dello scambio tra non soggettività ed esenzione, un errore della nostra legge IVA che si perpetua da cinquant'anni e per il quale siamo da un decennio in procedura di infrazione con la Commissione europea.

Sono molteplici le disposizioni nazionali soggette al vaglio preventivo dell'Europa: se pensiamo alla legge IVA c'è ancora la lettera a-quinquies) del comma 6 dell'articolo 17 (reverse charge nei servizi ad alta intensità di manodopera, ora circoscritta agli appalti e subappalti di trasporto e logistica) oltre allo split payment , che dal 1° luglio 2025 perde le società quotate nel primo livello della Borsa di Milano, con il rischio di errore, in quanto cinque di esse sono controllate da enti pubblici, e pertanto nei loro confronti si deve continuare con questa modalità di fatturazione.

Ma a nessuno sarebbe mai venuto in mente di dire che la quasi totalità delle norme fiscali in tema di imposta sul valore aggiunto non sarebbe operativa sino all'autorizzazione per queste regole, a dir poco minuscole rispetto all'impianto normativo.

Così non è stato per il Terzo Settore, perché le principali norme fiscali, contenute nel titolo X del codice, si applicano, in base all'articolo 104, comma 2, a decorrere dal periodo di   imposta   successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, che si occupa soltanto di quattro articoli – privi di qualsiasi interesse generale.

Per questa autorizzazione abbiamo vissuto una vera e propria farsa: all'inizio del 2024 un nostro europarlamentare sollecita la presidenza della Commissione europea, che risponde subito di non poterlo fare, perché nessuna richiesta era stata protocollata. Poi riprendono le “interlocuzioni”, sino a ricevere nello scorso mese di marzo una letter of confort della Direzione Generale della Concorrenza a Bruxelles, quella che sovraintende al tema degli aiuti di Stato, con cui ci dicono che non occorre nessuna autorizzazione, in quanto il non profit non si pone in competizione con le imprese private. L'unica autorizzazione riguarda il microcosmo dell'articolo 77 sui titoli di solidarietà.

Cosa prevede il DL fiscale

Così l'art. 8 DL 84/2025 (DL fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025 n. 138, circoscrive la necessità di autorizzazione europea solo a quest'ultima disposizione, e (finalmente!) fa decorrere tutte le norme fiscali sospese dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Tra i soggetti con maggiori difficoltà di inserimento nel Registro troviamo le ONLUS, categoria non più prevista dal codice.

Last but not least: l'allineamento della legge IVA alle norme europee, fatto malamente da una norma di fine 2021, continuamente rinviata pochi giorni prima che entrasse in vigore.

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