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mercoledì 16/07/2025 • 14:56

Lavoro DALL'INL

Patente a crediti: come ottenere i crediti aggiuntivi

L'INL, con Nota 15 luglio 2025 n. 288, ha indicato le modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi per la cd. patente a crediti (PAC): ora imprese e lavoratori autonomi, se dimostreranno di avere i requisiti, potranno arrivare ad accumulare fino a 100 crediti complessivi (rispetto ai 30 iniziali).

di Angelo Giuliani - Avvocato giuslavorista

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Prosegue con la Nota n. 288 del 15 luglio 2025 l'attività di implementazione del sistema normativo concernente l'operatività della c.d. patente a crediti da parte dell'INL, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024 (“Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”), a sua volta attuativo dell'art. 27 D.Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 29 DL 19/2024 (convertito nella L. 56/2024) sul "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

Come noto, sulla materia l'Ispettorato ha recentemente adottato il decreto direttoriale n. 43 del 15 giugno 2025, concernente l'individuazione delle modalità di ostensione delle informazioni sulla patente a crediti ai sensi dell'art. 2 c. 2 del citato decreto ministeriale, rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione secondo le indicazioni trasmesse dal Garante privacy con il parere n. 284 del 21 maggio 2025.

A partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2025 sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti accedendo al Portale dei Servizi INL; accesso che potrà essere effettuato da parte degli operatori economici che siano già titolari di patente a punti alla data del 9 luglio 2025, anche attraverso la designazione di un proprio delegato utilizzando apposita applicazione (c.d. “gestione deleghe”). In mancanza di delega formalizzata, sull'applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare).

La nota dell'INL n. 288 del 15 luglio 2025

In data 15 luglio 2025 l'INL ha emanato nuova nota (la n. 288) con la quale vengono fornite indicazioni sulle modalità di riconoscimento di taluni crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 5 c. 7 del citato DM 132/2024.

L'INL ricorda in premessa come lo stesso DM 132/2024, all'art. 5, abbia previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio nella tabella allegata.

Anzianità di iscrizione alla CCIA

Il primo dei criteri considerati è quello costituito dall'anzianità di iscrizione CCIAA (1-4).

Al riguardo la nota richiama l'art. 5 c. 2 DM 132/2024, il quale prevede che in “ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla Camera di commercio industria e artigianato (CCIA).

L'INL distingue tra soggetti per i quali il dato storico verrà preso in automatico dalle banche dati delle Camere di Commercio (imprese, anche individuali, e lavoratori autonomi), e soggetti per i quali l'anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell'impresa (imprese e i lavoratori autonomi non italiani).

Quanto, infine, ai professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi), i quali non sono tenuti all'iscrizione alla Camera di commercio, gli stessi autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all'iscrizione alla Gestione separata.

Presentazione di specifiche attestazioni richieste

Il secondo requisito considerato è quello costituito dal possesso di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA (5).

Al riguardo viene stabilito che il legale rappresentante dell'impresa, o un suo delegato, dovranno allegare la certificazione conforme ai predetti parametri, inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale) e di provvedere, fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, all'aggiornamento della dichiarazione.

Quanto al requisito costituito dall'asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 D.Lgs. 81/2008 (6), viene stabilito che l'allegazione della predetta asseverazione sia a carico del rappresentante legale, o di un suo delegato, il quale dovrà indicare la data di inizio e fine validità dell'asseverazione (di norma triennale) e procedere al relativo aggiornamento, inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

Viene altresì previsto che gli uffici dell'INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l'incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici ai sensi dell'art. 51 c. 8bis D.Lgs. 81/2008.

Sempre a carico del legale rappresentante o di un suo delegato è l'attestazionedel possesso della certificazione SOA di classifica I e di classifica II (18, 19) e il relativo aggiornamento, inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso.

Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici

La nota richiama l'art. 51 c. 3-bis D.Lgs. 81/2008 il quale stabilisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.

Al legale rappresentante (o a un suo delegato) è quindi richiesta l'allegazione dell'atto che attesta l'avvenuta attività di consulenza e supporto da parte degli organismi paritetici, con l'indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa, procedendo anche in tal caso al relativo aggiornamento, nei tempi ivi indicati.

Sospensione della validità e rettifica dei requisiti

La nota fornisce anche le indicazioni operative, sempre a carico del legale rappresentante (o di un suo delegato), nei casi di sospensione di validità delle attestazioni (requisiti) presentate (punti 5, 6, 18 e 19), nonché nelle ipotesi di rettifica dei requisiti ulteriori inseriti, indicando i tempi e le modalità con cui tali adempimenti dovranno essere effettuati.

Sottrazione dei crediti aggiuntivi

Viene infine previsto che, laddove emerga, durante l'attività ispettiva, che l'impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo potrà proporre, attraverso l'applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l'invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere confermata/validata dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza dell'Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato, avendo cura di indicare nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. Il Dirigente dell'Ufficio, dopo aver confermato la sottrazione del punteggio, comunicherà al rappresentante legale la sottrazione dello stesso utilizzando il modello allegato.

Ulteriori indicazioni operative

L'INL precisa, infine, che l'accesso al Portale dei Servizi potrà avvenire solo tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS/eIDAS). Coloro che non dispongono di identità digitale (e cioè gli stranieri comunitari privi di eIDAS e gli extracomunitari) dovranno essere identificati contattando un Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro (in presenza, via PEC, tramite i servizi MS Teams.) al fine di attestarsi e/o delegare altri soggetti possessori di identità digitale.

Modalità quest'ultima non ammessa per i soggetti italiani i quali dovranno essere necessariamente provvisti di identità digitale.

Diversa modalità di attestazione è infine prevista per i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi,) e che non siano già in possesso della patente, non essendo tenuti all'iscrizione alla Camera di commercio.

Fonte: Nota INL n. 288 del 15 luglio 2025

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