martedì 15/07/2025 • 16:37
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. a Consulenza giuridica AE 15 luglio 2025 n. 9, ha fornito chiarimenti in tema di trattamento dei premi corrisposti durante manifestazioni sportive equestri, specificando il tipo di ritenuta applicabile in base al soggetto che li corrisponde.
redazione Memento
Con la Risp. a Consulenza giuridica AE n. 9 del 15 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate, in tema di premi corrisposti durante manifestazioni sportive equestri, ha chiarito quanto segue:
Si ricorda che l'art. 67 c. 1 lett. d DPR 917/86 dispone che costituiscono redditi diversi per il percipiente, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
I premi e le vincite sopra richiamate costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione (art. 69 c. 1 DPR 917/86).
I premi derivanti da operazioni a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa (art. 30 DPR 600/73). La base imponibile su cui calcolare le ritenute è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati.
Il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto una nuova disciplina relativa al trattamento tributario dei redditi dei lavoratori sportivi. In particolare, ad opera dell'art. 52 c. 2bis, è stato eliminato dall''art. 67 c. 1 lett. m il riferimento ai compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, con la conseguenza che i redditi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo non possono più rientrare nella categoria dei redditi diversi.
L'art. 36 c. 6quater D.Lgs. 36/2021 disciplina dal punto di vista fiscale le somme versate ad atleti e tecnici, a titolo di premio e per la partecipazione a raduni, stabilendo che le somme versate a propri tesserati sono assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 20% ai sensi dell'art. 30 c. 2 DPR 600/73.
Con specifico riferimento al caso di specie, si ricorda che ai premi corrisposti dalla Federazione nell'ambito di manifestazioni sportive ippiche si opera una ritenuta d'acconto del 4% per richiamo all'art. 28 c. 2 DPR 600/73. Si tratta di una disposizione di carattere speciale che trova applicazione limitatamente ai premi direttamente corrisposti dalla Federazione ai partecipanti alle manifestazioni sportive ippiche.
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