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Con la Risp. a Consulenza giuridica AE n. 9 del 15 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate, in tema di premi corrisposti durante manifestazioni sportive equestri, ha chiarito quanto segue:

  • ai premi corrisposti direttamente dalla Federazione si applica la ritenuta del 4%;
  • ai premi corrisposti dalle ASD ed SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione si applica la ritenuta del 20%;
  • ai premi corrisposti da imprese individuali, società commerciali ed enti, diversi da ASD e SSD, nell'ambito della propria attività commerciale, si applica la ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente, secondo le disposizioni generali di cui al DPR 600/73;
  • a premi erogati dalla Federazione o da ASD e SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione, nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dal D.Lgs. 36/2021, si applica la ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente e non l'art. 36 c. 6quater D.Lgs. 36/2021.

Si ricorda che l'art. 67 c. 1 lett. d DPR 917/86 dispone che costituiscono redditi diversi per il percipiente, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

I premi e le vincite sopra richiamate costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione (art. 69 c. 1 DPR 917/86).

I premi derivanti da operazioni a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa (art. 30 DPR 600/73). La base imponibile su cui calcolare le ritenute è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati.

Il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto una nuova disciplina relativa al trattamento tributario dei redditi dei lavoratori sportivi. In particolare, ad opera dell'art. 52 c. 2bis, è stato eliminato dall''art. 67 c. 1 lett. m il riferimento ai compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, con la conseguenza che i redditi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo non possono più rientrare nella categoria dei redditi diversi.  

L'art. 36 c. 6quater D.Lgs. 36/2021 disciplina dal punto di vista fiscale le somme versate ad atleti e tecnici, a titolo di premio e per la partecipazione a raduni, stabilendo che le somme versate a propri tesserati sono assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 20% ai sensi dell'art. 30 c. 2 DPR 600/73.

Con specifico riferimento al caso di specie, si ricorda che ai premi corrisposti dalla Federazione nell'ambito di manifestazioni sportive ippiche si opera una ritenuta d'acconto del 4% per richiamo all'art. 28 c. 2 DPR 600/73. Si tratta di una disposizione di carattere speciale che trova applicazione limitatamente ai premi direttamente corrisposti dalla Federazione ai partecipanti alle manifestazioni sportive ippiche.

Fonte: Risp. a Consulenza giuridica AE 15 luglio 2025 n. 9

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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