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martedì 15/07/2025 • 15:53

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Strutture ricettive: trattamento fiscale delle mance

Con Risp. a Consulenza giuridica AE 15 luglio 2025 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle mance corrisposte ai lavoratori, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dipendenti da fornitori esterni.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la risp. a Consulenza giuridica AE n. 7 del 15 luglio 2025, ha chiarito che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% con riferimento alle somme erogate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) si applica senza richiedere espressamente che i lavoratori siano anche impiegati della struttura ricettiva ovvero dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. L'imposta sostitutiva, pertanto, si applica indistintamente sia ai lavoratori dipendenti direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia a quelli dipendenti di fornitori esterni, impiegati presso le citate strutture.

Nel caso di lavoratori dipendenti di fornitori esterni, come nel caso di specie, il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l'agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta. Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno costituisce una mera movimentazione finanziaria, che non assume rilevanza ai fini delle imposte sul reddito.

Si ricorda che l'art. 1 c. 58 L. 197/2022 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Fonte:  Risp. a Consulenza giuridica AE 15 luglio 2025 n. 7

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