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Con l'ordinanza del 18 giugno 2024, il Tribunale ordinario di Roma sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 DL 131/2023, in riferimento agli artt. 3, 24 c. 1, 102, 111 c. 1 e 2 e 117 c. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il caso

Il caso trae abbrivo dalle domande di alcuni dipendenti di Alitalia, società in amministrazione straordinaria, per qualificare la cessione del lotto aviation, operata nell'ambito della procedura a favore di ITA Airways, come trasferimento di ramo d'azienda, regolato dall'art. 2112 c.c.

I dipendenti chiedevano, quindi, di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.

Ad avviso del giudice a quo, la norma di interpretazione autentica sopra menzionata avrebbe precluso l'applicazione delle garanzie invocate dagli attori, predeterminando l'esito della controversia.

La decisione

La Corte Costituzionale dopo un'attenta disamina delle censure, soffermandosi sugli interventi normativi intercorsi nel corso degli anni, chiarisce con la sentenza n. 99 dell'8 luglio 2025 che la normativa nazionale e il diritto dell'Unione Europea convengono nel delineare uno statuto omogeno di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro.

A seguito dei disegni innovativi che recepiscono l'elaborazione della giurisprudenza, tanto europea quanto di legittimità, a parere della Corte, il trasferimento d'azienda si configura come qualsiasi operazione che in seguito a cessione contrattuale o fusione comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento, sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda.

I Giudici Supremi sostengono che la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogniqualvolta permanga immutata l'organizzazione aziendale e si verifichi la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro, che subentra in un complesso funzionale di beni, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Nel caso di specie, i medesimi Giudici sostengono che, la vicenda processuale non costituisce, comunque, trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda. Evidenziano, inoltre, che occorre avere riguardo al contenuto dei piani predisposti dai commissari per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria.

La Suprema Corte rileva, altresì, che il programma predisposto dai commissari è distaccato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti. In sostanza, la prosecuzione è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua definitiva alienazione, avendo i commissari straordinari adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente.

Secondo la Corte i plurimi elementi esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56 c. 3-bis D.Lgs. 270/99. È proprio la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, ad attrarre la fattispecie nell'ambito di operatività del citato art. 56 c. 3-bis. Non rileva che il legislatore, con la disposizione di interpretazione autentica censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile al  giudizio de quo, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui alle lett. a) e b-bis) dell'art. 27 c. 2 D.Lgs. n. 270/99.

Conclude, quindi, la Corte che, il più volte richiamato art. 56 c. 3-bis D.Lgs. 270/99 trova applicazione nel giudizio esaminato a prescindere dalla norma di interpretazione autentica censurata, che non rileva ai fini della decisione in tale giudizio.

Fonte:  C.Cost. 8 luglio 2025 n. 99

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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