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Per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2022, di cui all'art. 36-ter DPR 600/73, c'è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre. È quanto comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l'informativa n. 110/2025, nella quale si ricorda come nell'ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall'Agenzia delle Entrate richieste con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 36-ter, gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

Nell'informativa, il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, spiega che “cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all'area fiscalità Salvatore Regalbuto, con i vertici dell'Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva. All'esito di tali interlocuzioni, l'Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall'art. 37 c. 11-bis secondo periodo DL 223/2006”.

In questo contesto, aggiunge de Nuccio, l'Agenzia ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione. Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall'ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre”.

Grazie all'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate arriva un risultato concreto che dimostra come il Consiglio nazionale dei commercialisti continui ad impegnarsi per essere a fianco degli iscritti, ascoltarne le esigenze e alleggerire il peso degli adempimenti in un momento critico per la professione.

Fonte: Com. Stampa CNDCEC 14 luglio 2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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