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mercoledì 16/07/2025 • 06:00

Fisco EFFETTI DEL DL FISCALE SULLE IMPOSTE

Scadenza versamenti: 21 luglio senza maggiorazione e 30 luglio con lo 0,40%

I contribuenti che non beneficiano della proroga prevista dal DL fiscale devono versare le imposte entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40%. È ammessa la rateizzazione mensile con interessi. I contribuenti che beneficiano della proroga possono versare le imposte entro il 21 luglio senza maggiorazione.

di Giuseppe Moschella - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Il 30 giugno 2025 sono scaduti i termini per il versamento del saldo 2024 e della prima rata di acconto 2025 delle imposte. La scadenza ha riguardato i soggetti per i quali non trova applicazione la proroga al 21 luglio 2025 disposta dall'art. 13 DL 84/2025 (DL fiscale). Entro il 30 luglio 2025 i soggetti che erano tenuti a effettuare i versamenti al 30 giugno, potranno comunque versare le imposte applicando la maggiorazione dello 0,40%. La scadenza del 30 giugno 2025 ha in particolare riguardato:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA che presentano il modello Redditi e che non partecipano a soggetti “trasparenti” interessati dalla proroga;
  • persone fisiche non titolari di partita IVA che presentano il 730 senza sostituto d'imposta anche in opzione;
  • le persone fisiche con compensi/ricavi per lavoro autonomo o d'impresa in via occasionale;
  • i titolari di partita IVA svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
  • i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

Tali soggetti potranno dunque effettuare il versamento delle imposte entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40%.

In relazione ai soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno che non rientrano nella proroga di cui al citato decreto fiscale, il termine del 30 giugno senza la maggiorazione dello 0,40% deve essere rispettato in ipotesi di approvazione del bilancio a maggio 2025 (art. 17 c. 1 DPR 435/2001).

Tra le imposte da versare entro il 30 giugno vi sono l'IRPEF, l'IRES, le addizionali regionali e comunali, la cedolare secca, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), imposta sostituiva sulle Cripto valute e il diritto annuale C.C.I.A.A., l'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte.

La proroga dei versamenti al 21 luglio 2025

L'art. 13 DL 84/2025 (DL fiscale) ha introdotto una proroga dei termini di versamento delle imposte e dei contributi emergenti dai modelli Redditi e IRAP relativi all'anno di imposta 2024, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per tali soggetti il termine è posticipato al 21 luglio 2025. Dal 22 luglio 2025 fino al 20 agosto 2025 si potrà effettuare il versamento delle relative imposte applicando la maggiorazione dello 0,40%. La proroga si applica oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, a quelli che adottano il regime di cui all'art. 27 c. 1 DL 98/2011, a quelli che applicano il regime forfetario, e anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR.

Rateizzazione a partire dal 30 luglio 2025

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 241/97, è possibile effettuare il versamento delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto anche in rate mensili, a condizione che il pagamento rateale venga completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive alla prima, si applicano gli interessi dello 0,33% mensile. L'acconto versato a novembre non può essere rateizzato.

I contribuenti possono scegliere di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo per l'anno 2024 e primo acconto 2025, incluse le addizionali IRPEF e i contributi previdenziali dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi, ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

Le scadenze di versamento delle rate sono fissate, per legge, entro il giorno 16 di ciascun mese, a partire dalla prima rata, che doveva ormai essere versata entro il 30 giugno 2025, o in alternativa, potrà essere versata entro il 30 luglio 2025 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17 c. 2 DPR 435/2001).

Utilizzando la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio, i contribuenti che optano per il pagamento rateale delle imposte, devono effettuare il pagamento della prima rata entro tale data, e in questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive alla prima, si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, come indicati nella seguente tabella.

Rata

Versamento

Interessi

 

(1° rata il 30 luglio 2025)

L'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

 

1°

30 luglio 2025

0,00

2°

20 agosto 2025

0,18

3°

16 settembre 2025

0,51

4°

16 ottobre 2025

0,84

5°

17 novembre 2025

1,17

6°

16 dicembre 2025

1,50

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