mercoledì 09/07/2025 • 16:38
L'INL, con la Nota prot. n. 5944 del 9 luglio 2025, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sull'interdizione del lavoro antecedente e successiva al parto delle lavoratrici madri, come prevista dal Testo unico sulla maternità e partenità (D.Lgs. 151/2001).
redazione Memento
Con la nota prot. n. 5944 del 9 luglio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le indicazioni per usufruire dell'interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri nei periodi antecedenti e successivi al parto, così come previsto dagli artt. 6, 7, 17 e 87 del Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).
La nota dell'INL, in particolare, fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda, sulle attività istruttorie e di valutazione in carico all'ufficio territoriale competente dell'INL, sugli obblighi di informazione e valutazione del rischio in capo ai datori di lavoro e sui termini che scandiscono la procedura di interdizione. Alla nota, inoltre, sono allegate le tabelle relative alle mansioni faticose, pericolose o insalubri ex art. 7 c. 1-2 e art. 11 c. 1 del D.Lgs. 151/2001.
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice che dal datore di lavoro, tramite i moduli disponibili sul sito dell'Ispettorato. Alla domanda vanno allegati:
La domanda deve indicare inoltre la mansione svolta dalla lavoratrice e, in particolare, gli eventuali lavori faticosi, pericolosi o insalubri a cui è esposta, anche tramite allegazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere di cui all'art. 11 del D.Lgs. 151/2001.
La nota in oggetto fornisce un elenco non esaustivo di tali mansioni. Vi figurano, tra gli altri, i lavori che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda; quelli che comportano l'uso di macchine che trasmettono intense vibrazioni; il lavoro notturno; e quello svolti a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto.
Istruttoria e valutazione dell'INL
Ricevuta la domanda, l'ufficio competente dell'INL valuta la sussistenza dei requisiti per l'interdizione, ossia:
L'INL valuta inoltre se le condizioni di lavoro della lavoratrice rientrano tra quelle identificate nelle tabelle A, B e C dell'Allegato 1 alla nota in oggetto.
La stessa nota ha cura di rammentare che il provvedimento di interdizione è da emanarsi entro 7 giorni, termine che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa (o della documentazione integrativa) ex art. 18 c. 7 DPR 1026/1976. Un esempio del provvedimento di interdizione è contenuto dell'Allegato 2 della nota.
Valutazione del rischio e obblighi del datore
La nota in esame rammenta che in capo al datore di lavoro sussiste l'obbligo, ex art. 11 D.Lgs. 151/2001, di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui alla tabella C.
Tutte le lavoratrici e i rappresentati per la sicurezza devono essere informate dei risultati della valutazione e delle misure di prevenzione e protezione adottate; e di come tutte le misure di tutela previste dal D.Lgs. 151/2001 saranno attivate solo dopo comunicazione dello stato di gravidanza al datore di lavoro.
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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